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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 86
Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni. (67)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43.

1. Le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica.
2. La documentazione tecnica di corredo alle istanze e ogni altro documento che si renda necessario ai fini dello svolgimento delle istruttorie previste dal presente regolamento sono inviati esclusivamente in formato elettronico.
Art. 87
Disposizioni per la verifica periodica degli elementi delle concessioni di derivazione
1. Sono soggetti a verifica periodica, da effettuarsi a campione, da parte del settore competente, i seguenti elementi, contenuti nei disciplinari di concessione:
a) la categoria d’uso;
b) il quantitativo di acqua concesso;
c) la modulazione del quantitativi nel corso dell’anno solare;
d) le prescrizioni di sistemi atti a ridurre i consumi di cui all'articolo 4 , comma 5;
e) le prescrizioni relative agli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'inosservanza degli elementi di cui al comma 1, costituisce ipotesi di decadenza ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del r.d. 1775/1933.
3. Qualora la verifica di cui al comma 1 evidenzi una sensibile riduzione dei volumi di acqua effettivamente utilizzati rispetto a quelli concessi, il settore competente effettua una nuova valutazione tecnica dei fabbisogni ai sensi dell’articolo 7 e, ove necessario, sentito l’interessato, avvia d’ufficio la procedura di modifica della concessione finalizzata alla diminuzione dei quantitativi d’acqua già concessi. Ai fini della verifica del quantitativo di acqua concesso e utilizzato, il settore competente si avvale dei dispositivi di misura, di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove previsti.
Art. 88
Obblighi informativi della Regione
1. Ogni anno e comunque in correlazione con le scadenze della pianificazione prevista dalla Direttiva 2000/60 CE, la Regione, attraverso i settori competenti, organizza ed aggiorna i dati relativi:
a) ai proventi dei canoni introitati, suddivisi per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 3;
b) al monitoraggio dei servizi e degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche realizzati e programmati ai sensi dell’articolo 16, comma 3 della l.r. 80/2015 , con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione di sistemi idrici efficienti e razionali;
c) alle misurazioni dei consumi idrici effettuate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/06 e del d.p.g.r. 51/R/2015 come modificato dal Titolo II, Capo VII, del presente regolamento;
d) al censimento delle utilizzazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della l.r. 80/2015 ;
e) ai dati trasmessi dagli Enti irrigui di cui all'articolo 8.
2. I dati di cui al comma 1, sono resi accessibili alla alle Autorità di bacino territorialmente competenti, mediante l’inserimento dei medesimi in banca dati georiferita, facente parte del sistema informativo regionale (SIR) e conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. La banca dati è costituita e gestita dall'ente competente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ) e fa parte della base informativa geografica regionale di cui all’articolo 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino.
4. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Art. 89
Disposizioni per le derivazioni esistenti
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i settori competenti attribuiscono d'ufficio alle derivazioni esistenti le tipologie di uso dell'acqua secondo quanto previsto all’articolo 3.
2. Entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della l.r. 80/2015 e all'articolo 18, comma 1, se non diversamente stabilito dalla delibera stessa, i settori competenti provvedono fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi ai canoni delle concessioni in atto, come derivanti dalla formula di calcolo di cui all’articolo 14 e dall’applicazione delle riduzioni e maggiorazioni rispettivamente previste agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.
3. La deliberazione di cui al comma 1 può rideterminare le scadenze dei canoni delle concessioni e licenze rilasciate anteriormente al 1 gennaio 2016.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, il settore competente provvede comunque ad adeguare alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 (68)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.

i contenuti e le prescrizioni delle concessioni esistenti:
a) in occasione della revisione delle utilizzazioni e, comunque, in esito al primo censimento di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. 80/2015 , successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, con priorità alla revisione e all’adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933;(69)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.

b) nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006 ;
c) nell’ambito della variazione del titolo abilitativo, richiesta dal titolare dell'utilizzazione;
d) in ogni caso, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le autorizzazioni per l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguate dal settore competente alle disposizioni di cui all'articolo 20 con i tempi e le modalità previste al comma 4. (68)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.

6. I soggetti che utilizzano acqua ad uso domestico ai sensi dell'articolo 93 del r.d. 1775/1933 attraverso prelievi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che non rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 1, presentano al settore competente istanza di concessione entro il termine di tre anni (68)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.

dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 90
Disposizione transitoria per l' applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione
1. Nelle more della approvazione del documento di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. 80/2015 , il settore competente, ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni di derivazione nonché dell’adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verifica le condizioni di cui all’articolo 4, comma 2, mediante l’acquisizione di informazioni:
a) presso l’autorità idrica toscana di cui alla l.r. n. 69/2011 , i comuni, i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.), le unioni dei comuni interessati nonché gli altri gestori di reti irrigue operanti sul territorio;
b) dal richiedente la concessione.
1 bis. Nelle more della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 4, la sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento è effettuata dal settore competente, con il supporto delle strutture regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, secondo le modalità stabilite dalle norme già in uso, sulla base di una idonea documentazione economico-finanziaria presentata dal richiedente a corredo della richiesta di concessione. (70)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 45.

Art. 90 bis
Disposizioni transitorie per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico (71)

Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 46.

1. Nelle more dell’approvazione del piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e dell’aggiornamento, da parte delle autorità di distretto, degli approcci metodologi per le valutazioni ex ante delle derivazioni idriche e per la determinazione del deflusso minimo vitale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico, ferme restando diverse disposizioni dettate dalla pianificazione di bacino o di altro settore, è da considerarsi tecnicamente inammissibile:
a) nel caso in cui sul corpo idrico insistano derivazioni ad uso idroelettrico già assentite e la distanza del punto di presa della nuova derivazione dal punto di restituzione della preesistente, sia prevista inferiore al doppio del tratto sotteso dalla preesistente;
b) nel caso in cui sul corpo idrico siano presenti impianti idroelettrici che sottendono tratti maggiori al 10 per cento della lunghezza del corpo idrico, o che superino il 10 per cento con il nuovo impianto;
c) quando, per la realizzazione delle opere di derivazione, si vada ad incidere su opere idrauliche appartenenti al demanio idrico o si interferisca con la loro manutenzione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 2.
2. Ai fini del comma 1, lettere a) e b), per corpo idrico si intendono tutti i corpi idrici del reticolo idrografico.
3. Qualora la richiesta di una nuova concessione risulti in una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1, questa può essere superata, previo parere dell’autorità idraulica competente, ove il proponente produca una specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità della derivazione richiesta con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua oppure con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle istanze di nuova derivazione che non comportano la sottensione di tratti di alveo, prevedendo il prelievo immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale esistente del corpo idrico e la restituzione immediatamente a valle.
5. Ai procedimenti per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2017, n. 46/R (Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015) si applicano i criteri e le procedure di cui al presente regolamento come modificato dal medesimo d.p.g.r. 46/R/2017. Sono fatti salvi i pareri o gli atti di assenso, comunque denominati, già acquisiti e le fasi endoprocedimentali già concluse, in quanto compatibili con i principi, gli obiettivi e le finalità della l.r. 80/2015 e della pianificazione di bacino.
Art. 90 ter
Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto (72)

Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 47.

1. Per le concessioni in atto, rilasciate sulla base della portata massima prelevabile e per le quali il disciplinare non definisce la portata media annua, nelle more dell’adeguamento del disciplinare stesso, la portata media annua di concessione, ai fini della determinazione del canone, è calcolata attraverso una formula basata su una legge d’uso semplificata, che tenga conto della portata massima concessionata e della durata del prelievo nel corso dell’anno solare in relazione al tipo di uso.
2. La formula di cui al comma 1 è utilizzata anche per il calcolo della portata media annua ai fini della determinazione del canone provvisorio nei casi di richiesta di concessione preferenziale, in pendenza del rilascio del titolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora i dati di fabbisogno relativi alla richiesta di concessione preferenziale non siano disponibili, la componente variabile del canone è determinata forfettariamente sulla base della moda statistica dei fabbisogni relativi ai singoli usi, nell’ambito territoriale di riferimento.
4. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 18, comma 1 definisce nel dettaglio la formula di cui al commi 1 e 2.
Art. 91
Norme transitorie per la tutela delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale
1. Nelle more della definitiva individuazione delle zone di cui all’articolo 23 nell’ambito della pianificazione territoriale o di settore e fino all’emanazione da parte della Giunta regionale di eventuali provvedimenti e limitazioni ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della l.r. 38/2004 , continuano ad applicarsi le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 426 del 31 marzo 2010.
Art. 92
Disposizione transitoria per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni preferenziali
1. Per i procedimenti di rilascio di concessione preferenziale non conclusi alla data del 1 gennaio 2016 il settore competente valuta l'adozione di un unico provvedimento conclusivo di accoglimento di più richieste di concessione omogenee per corpo idrico di prelievo, tipologia di opera di captazione, uso, prescrizioni e limitazioni imposte.
2. Il provvedimento approva i relativi disciplinari sottoscritti dai richiedenti e redatti sulla base dello schema-tipo semplificato, approvato con deliberazione di Giunta regionale.
Art. 93
Disposizione transitoria per l’anno 2016 in materia di flussi informativi
1. Entro il 31 dicembre 2016, la Giunta regionale, ai fini di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 previste dalla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all’articolo 88, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015 , anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell’acqua.
2. Per l’anno 2016 la banca dati di cui all’articolo 88 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione e resa disponibile alle Autorità di bacino entro il 31 ottobre 2016 per gli adempimenti relativi all’aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all’articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all’Sito esternoarticolo 117 del d.lgs. 152/2006 .
Art. 94
Disposizione transitoria in materia di disciplinari di concessione
1. Nelle more di adozione, da parte delle competenti strutture regionali, di apposito strumento informatico applicativo per il rilascio e la gestione dei provvedimenti di cui al presente regolamento, il disciplinare di cui all’articolo 54 può essere firmato anche in modalità cartacea.
Art. 95
Disposizione transitoria per i procedimenti amministrativi (3)

Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77, art. 3.

Abrogato.
Art. 96
Rapporti con la pianificazione di bacino
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.
Art. 96 bis
1. La Giunta regionale, al termine del ciclo di pianificazione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE, presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione del presente regolamento e del d.p.g.r. 51/R/2015, anche al fine di valutare, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti ai settori regionali competenti per territorio, la possibilità di modificare la formula di calcolo dei canoni di concessione, introducendo un meccanismo che tenga conto di due parti variabili, una proporzionale al fabbisogno idrico dell’utente, l’altra all’effettivo consumo.
Art. 97
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 50/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, lettere a), b), ,c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile).
Art. 98
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore.
Art. 99
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.