Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al
d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
TITOLO IV
SANZIONI
Art. 85
Sanzioni
1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 1775/1933.
2. La sanzione prevista dall’articolo 15 della l.r. 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:
a) mancata osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 7 e 8;
b) mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel disciplinare di cui all'articolo 20, comma 3 e 4;
c) omessa o ritardata denuncia di cui all’articolo 21, comma 1;
d) omessa o ritardata comunicazione di cui all’articolo 22, comma 6;
e) mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 91;
f) omessa comunicazione di cui all'articolo 59, comma 1, nonché omesso o ritardato invio della documentazione di cui al medesimo articolo 59, comma 2;
g) realizzazione di pozzo diverso dal domestico in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 51;
h) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite dall'autorizzazione di cui al articolo 51, comma 3, nonché mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 51, comma 6;
i) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite nel disciplinare di concessione di cui all'articolo 54, non rientranti nelle ipotesi di cui alla lettera l), fermo restando l’ipotesi di decadenza nei casi di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a);
l) mancata rispondenza delle modalità di esercizio delle concessioni agli elementi di cui all’articolo 87, comma 1, fermo restando l’ipotesi di decadenza di cui al comma 2 dello stesso articolo.
3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei comma 1 e 2.
4. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzioni di sanzionamento amministrativo e per l’applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'
articolo 11 della medesima legge 81/2000 .

Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.