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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

CAPO III
Garanzie
Art. 60
1. All'atto della firma del disciplinare di cui all'articolo 54, il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, di una cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione.
2. Su richiesta del proponente, la garanzia di cui al comma 1, se superiore all’importo di 20.000,00 euro, può essere costituita mediante la stipula di polizza fideiussoria in luogo del deposito cauzionale.
3. La cauzione non è richiesta per le licenze d’uso e di attingimento di cui, rispettivamente, all’articolo 10, comma 4 e all’articolo 79.
4. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è determinato in misura non inferiore ad un’annualità e non superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione.
5. In caso di rinnovo, l'importo di cui al comma 2 è adeguato al canone eventualmente rideterminato.
6. Alla scadenza della concessione senza rinnovo la cauzione è restituita al concessionario.
7. In caso di rinuncia o decadenza della concessione l'intero importo della cauzione è incamerato dalla Regione.
Art. 61
Garanzie per la fase di esecuzione delle opere
1. Nel caso di opere fisse in alveo di valore superiore a 10.000 euro, il concessionario della derivazione d’acqua è obbligato, prima della firma del disciplinare, a costituire idonea garanzia, mediante la stipula di una polizza di assicurazione che copra:
a) i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubbliche o private, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
c) la responsabilità civile del concedente per i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
2. La somma assicurata è determinata secondo i seguenti criteri:
a) il massimale per l’assicurazione contro il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici e privati, di cui al comma 1, lettera a), è valutato in base ad una stima del costo delle opere preesistenti;
c) il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi di cui al comma 1, lettera c), è determinato nella misura non inferiore a € 2.000.000,00.
2 bis. Il concessionario è altresì tenuto alla stipula di apposita polizza fideiussoria a copertura dei costi di demolizione delle opere, in caso di definitiva interruzione dei lavori e mancato completamento delle opere di cui al comma 1, il cui importo è valutato in base ad una stima del costo delle opere dei lavori in progetto. (45)

Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 29.

3. Le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 2 bis decorrono dalla data di inizio dei lavori e cessano alla data di deposito della certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del concessionario. (46)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 29.

Art. 62
Garanzie per la di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi
1. Il concessionario provvede a costituire idonea garanzia, in forma di fideiussione rilasciata con le modalità di cui all'articolo 63, a favore della Regione Toscana, a copertura degli obblighi di cui all'articolo 78, ove la concessione:
a) sia finalizzata alla realizzazione di impianti idroelettrici soggetti ad autorizzazione unica di cui all'articolo 50;
b) preveda opere ricadenti nelle seguenti tipologie:
1) opere di sbarramento presa e restituzione di valore superiore a 10.000 euro;
2) opere che incidono sul regime idraulico;
3) opere realizzate in contesti ambientali di pregio naturalistico;
4) opere che incidono sulla funzionalità di opere idrauliche preesistenti.
2. La garanzia di cui al comma 1 non è richiesta nei casi in cui le disposizioni di legge o il disciplinare di concessione prevedano il trasferimento delle opere al demanio idrico alla cessazione dell’utenza ai sensi dell'articolo 78, comma 4.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è costituita per una durata pari a quella della concessione, incrementata di un anno ed è inoltrata al settore competente contestualmente alla comunicazione di inizio lavori. L'accettazione della garanzia da parte del settore è subordinata agli esiti positivi delle verifiche di cui all'articolo 63.
4. L'importo della garanzia è pari alla stima della spesa occorrente per la demolizione delle opere di derivazione (47)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 30.

e per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle opere idrauliche esistenti. L'importo è rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmato.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 nei termini stabiliti comporta la decadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.
Art. 63
Verifica e monitoraggio delle garanzie
1. Le garanzie di cui agli articoli 61 e 62 sono rilasciate dai soggetti di cui all'Sito esternoarticolo 93, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
2. Entro dieci giorni dall'acquisizione delle garanzie di cui agli articoli 61 e 62 e, successivamente, con cadenza annuale, i settori competenti verificano, con il supporto dei settori regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, il possesso in capo alle imprese bancarie ed assicurative nonché agli intermediatori finanziari che hanno rilasciato tali garanzie, dei requisiti di solvibilità di cui all'Sito esternoarticolo 93, comma 3, del d.lgs. 50/2016 .
3. Ove sia accertata l' assenza o la successiva perdita dei requisiti di solvibilità dei soggetti di cui al comma 2, il settore competente, assegna un termine al concessionario per la costituzione di una nuova ed idonea garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo, la concessione decade.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.