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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

CAPO II
Conclusione del procedimento ed esecuzione dei lavori
Art. 53
Diniego della concessione
1. Il diniego della concessione, e del rinnovo ai sensi all'articolo 73, può essere pronunciato in qualunque momento dell’istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) incompatibilità del prelievo con la pianificazione regionale di settore, la pianificazione di bacino, la pianificazione di ambito;
b) incompatibilità rispetto alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2;
c) incompatibilità con le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e dell’articolo 90 bis, comma 1, fatti salvi i casi in cui tale incompatibilità possa ritenersi superata ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera d) e dell’articolo 90 bis, comma 3; (34)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 21.

e) incompatibilità rispetto alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all’Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006 ;
f) incompatibilità con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità di cui all’Sito esternoarticolo 164 del d.lgs. 152/2006 e valutazione di incidenza nei casi previsti;
g) decorrenza del termine per la sottoscrizione del disciplinare, senza valida motivazione.
Art. 54
1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione ed è redatto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Il disciplinare contiene gli elementi minimi riportati nell'allegato D, parte III.
2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della l.r. 80/2015, qualora il prelievo di acqua comporti l’occupazione di aree demaniali su cui insistono l'opera di presa e di eventuale restituzione, il disciplinare contiene anche gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione dell’area.
3. Nei casi di cui al comma 2 la durata dell’occupazione dell’area demaniale è pari alla durata della concessione per l’uso di acqua.
4. Il settore competente procede alla redazione del disciplinare solo dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.
5. Il disciplinare è redatto in forma di scrittura privata non autenticata.
6. Il settore competente assegna al concessionario un termine per la sottoscrizione del disciplinare, previo pagamento della cauzione di cui all'articolo 60, e costituzione della garanzia di cui all'articolo 61, ove dovuta, nonché previo pagamento della prima annualità del canone e del contributo di cui all’articolo 14 bis.
7. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 da parte del richiedente costituisce causa di rigetto della domanda, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.
8. Il disciplinare sottoscritto è parte integrante dell’atto di concessione ed è, ove possibile, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente.
Art. 55
Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni della concessione
1. La concessione è comunque soggetta alle seguenti condizioni:
a) esecuzione a spese del concessionario delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
b) pagamento dei canoni nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa;
c) consenso a tutte le verifiche ed ispezioni che il settore competente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;
d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare;
e) divieto di sub concessione.
2. La concessione è sempre rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua e le eventuali indisponibilità dell'acqua dovute a cause naturali non costituiscono in alcun modo responsabilità del concedente nei confronti del concessionario.
2 bis. Il rilascio della concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l’accesso e l’occupazione o l’uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l’esercizio della derivazione. (37)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 23.

Art. 56
Provvedimento finale
1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate si conclude con atto (38)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 24.

espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente e può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.
2. Il provvedimento finale, dando atto degli esiti dell’istruttoria e degli eventuali procedimenti connessi al rilascio della concessione, approva il progetto delle opere di derivazione ed il disciplinare di concessione, sottoscritto dal concessionario.
3. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali, è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 80/2015 . La concessione di uso dell’acqua comprende anche, ove necessaria, l’autorizzazione idraulica rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904.
4. Il provvedimento finale indica termini e modalità per la sua impugnazione.
Art. 57
Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche
1. A seguito dell'adozione del provvedimento finale (39)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 25.

, il concessionario provvede agli adempimenti di registrazione fiscale dell'atto di concessione (39)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 25.

presso il competente ufficio finanziario, nei casi previsti dal Sito esternoDecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
3. Il settore competente provvede:
a) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso il settore il provvedimento stesso;
b) alla trasmissione per via telematica del provvedimento ai competenti uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone;
c) al contestuale aggiornamento del censimento delle utilizzazioni idriche in atto.
Art. 58
Durata della concessione
1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali speciali, la durata delle concessioni non può eccedere:
a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;
b) i quarant'anni in caso di uso agricolo;
c) i trent'anni negli altri casi.
2. Per gli usi promiscui, ai fini della determinazione della durata della concessione il settore competente fa riferimento all'uso per il quale è prevista la durata minore.
3. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali nonché per quelli idroelettrici, la durata minima è determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e, per le opere acquedottistiche del servizio idrico integrato, da quanto previsto dal piano d'ambito.
4. La Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni e degli aggiornamenti della pianificazione di bacino e degli atti della pianificazione regionale, può definire ulteriori parametri per la determinazione della durata delle concessioni nel rispetto dei limiti e dei criteri generali stabiliti (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

dal presente articolo.
5. In nessun caso può essere previsto il rinnovo tacito né la proroga della scadenza della concessione.
Art. 59
1. Il concessionario di derivazioni da acque superficiali è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori al settore competente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.
2. Al termine dei lavori, il concessionario invia al settore, i seguenti documenti, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
a) entro sessanta giorni, la relazione di regolare esecuzione dei lavori, in cui siano accertate la conformità, in base al progetto approvato, delle opere realizzate e dei dispositivi di misura installati, nonché l’esecuzione a regola d’arte dei medesimi;
b) entro un anno, il certificato di regolare funzionamento e taratura degli strumenti di modulazione delle portate derivate e rilasciate, ove previsto dal disciplinare di cui all’articolo 54.
3. Il settore competente, acquisiti gli elaborati di cui al comma 2, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il provvedimento di presa d’atto.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è trasmesso al concessionario.
Art. 59 bis
1. Il concessionario può far uso dell’acqua a far data dal ricevimento del provvedimento di concessione, nel caso di prelievo da acque sotterranee, e a far data del ricevimento del provvedimento di presa d’atto di cui all’articolo 59, comma 3, nel caso di prelievo di acque superficiali.
2. In caso di accertata e urgente necessità derivante da ragioni di interesse pubblico generale o per consentire la verifica della regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, il settore competente, può autorizzare per un periodo transitorio e per quantativi limitati di risorsa:
a) il prelievo di acque sotterranee, in pendenza del provvedimento di concessione, a condizione che sia presentata la relazione tecnica di cui all’articolo 51, comma, 5;
b) il prelievo di acqua superficiale in pendenza del provvedimento di presa d’atto di cui all’articolo 59, comma 3 a condizione che sia stata presentata la relazione di regolare esecuzione di cui al medesimo articolo 59, comma 2, lettera a).

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.