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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

CAPO I
Avvio del procedimento e istruttoria
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 41
Domanda di concessione
1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 42. (21)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 12.

2. Può presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa idrica.
3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessiti di realizzare più opere di presa ascrivibili alla tipologia di singolo campo-pozzi o campo-sorgenti, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o recapiti mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta. (22)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 12.

4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione.
5. Al fine di cui al comma 4, i richiedenti, alla presentazione della domanda, individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente.
Art. 42
1. La domanda per nuova concessione, è predisposta, a pena d’inammissibilità, secondo le specifiche indicate nell'allegato D, parte III ed è presentata al settore competente in relazione al territorio in cui insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse.
2. La domanda, di cui al comma 1 è altresì corredata, a pena d’inammissibilità, degli elaborati indicati nell'allegato D, parte III, in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.
3. Alle domanda di concessione di acque pubbliche richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali è altresì allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) in caso di concessione assegnata mediante procedura di evidenza pubblica di cui all’articolo 47, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, della comunicazione antimafia di cui all’articolo 89 del d.lgs. 159/2011, in caso di rinnovo;
d) delle informazioni e dei dati richiesti per l'acquisizione dell’informazione antimafia nei casi di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 159/2011, ove prevista.
4. Ove necessario, il settore competente acquisisce dal proponente, prima della sottoscrizione del disciplinare, l'aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3.
5. Alle domande di concessione è altresì allegata, a pena d’inammissibilità, l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
Art. 43
Abrogato.
Art. 44
Inammissibilità della domanda e improcedibilità istruttoria. Infondatezza della domanda (24)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14.

1. Sono dichiarate inammissibili le domande di concessione presentate:
a) in assenza dei contenuti, dei documenti delle dichiarazioni di cui all’articolo 42, commi 1, 2 e 3;
b) senza l’attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all’articolo 42, comma 5 ;
c) oltre la scadenza dei termini indicati nell’articolo 46, commi 1 e 2 e nell’articolo 47, comma 3, in caso di domande presentate in concorrenza.
2. Valutata l’ammissibilità della domanda di concessione ai sensi dell’articolo 42, il settore competente ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell’istruttoria, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, il settore competente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell’istruttoria.
3. Qualora dall'esame preliminare della domanda e dell'allegata documentazione emergano elementi palesemente in contrasto con la normativa o con la pianificazione di bacino vigenti, con il buon regime delle acque o con l'interesse generale, atti a dimostrare la palese infondatezza della domanda, la stessa è rigettata con atto dirigenziale motivato senza effettuare ulteriore istruttoria.
4. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.
Art. 45
1. Espletati gli adempimenti di cui all’articolo 44, il settore competente provvede a dare notizia della domanda e del relativo avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso di istruttoria sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito ufficiale della Regione Toscana e negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. L'avviso contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del richiedente;
b) dati principali della derivazione richiesta ed in particolare:
1) luogo di presa;
2) luogo e modalità di eventuale restituzione;
3) uso della risorsa idrica;
4) portata massima e media di acqua richiesta espressa in litri al secondo e volume annuo di prelievo;
5) salto e potenza nominale media annua nel caso di uso idroelettrico;
6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo;
c) settore competente e nominativo del responsabile del procedimento;
d) modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali;
e) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali e indicazioni dei giorni in cui questi sono visibili al pubblico;
f) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;
g) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio.
2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, l’avviso di cui al comma 1 è pubblicato solamente negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
3. La pubblicazione, corredata dagli elementi di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 241/1990 costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 3, della medesima l. 241/1990. I termini del procedimento di concessione sono sospesi fino alla scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza ai sensi dell’articolo 46, commi 1, 2 e 3 e dell’articolo 47, comma 3.
4. L'avviso è trasmesso al richiedente, nonché a tutti i soggetti pubblici interessati ai fini dell'acquisizione di eventuali pareri valutazioni o contributi istruttori nonché alle amministrazioni competenti al rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990.
5. Ai fini del comma 4 l’avviso corredato dalla relativa documentazione è trasmesso ai seguenti enti:
a) autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai fini dell'acquisizione del parere, previsto dall'articolo 7, comma 2, del r.d. 1775/1933;
b) enti parco ed enti gestori competenti, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette, siti della rete natura 2000, nonché nei casi di cui all'articolo 164, comma 2 del d.lgs. 152/2006;
c) all’autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta ove la derivazione preveda la realizzazione di tali opere o comunque l'interferenza con le medesime;
d) in caso di derivazioni in aree soggette a tutela del paesaggio, all’autorità competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ove necessario in relazione alle tipologie di opere o attività connesse con la derivazione;
e) all'autorità idrica toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), in caso di richiesta di concessione per uso diverso dal potabile che possa interferire con le zone di protezione di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 ed altre zone considerate strategiche per gli approvvigionamenti presenti e futuri, come individuati negli atti di pianificazione di settore;
f) all'autorità di vigilanza sulle attività minerarie della Regione Toscana, in caso di richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee quando, sulla base dei dati del catasto delle concessioni minerarie, risulti che la ricerca possa interferire con attività inerenti risorse minerarie;
g) alla struttura regionale competente in materia di acque minerali, di sorgente e termali, ove l’opera di captazione ricada in:
1) aree interessate da permessi di ricerca e concessioni rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 14 della l.r. 38/2004;
2) zone di protezione ambientale di cui all’articolo 18, comma 3 della l.r. 38/2004, nonché nelle aree eventualmente individuate ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della l.r. 38/2004.
h) al comando militare territorialmente interessato ai sensi dell'articolo 8 del r.d. 1775/1933.
6. Nel caso di richiesta di concessione di acqua ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, l'avviso di istruttoria è altresì trasmesso:
a) all’azienda unità sanitaria locale e al dipartimento ARPAT territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione di eventuali valutazioni tecniche e contributi istruttori, anche in ordine alla localizzazione delle opere di presa;
b) ai comuni il cui territorio è potenzialmente interessato dalle opere di captazione e dagli strumenti di tutela relativi alle aree di salvaguardia, ai fini dell’individuazione delle attività e degli insediamenti che costituiscono centri di pericolo e ai fini dell'adeguamento degli atti di pianificazione e di governo del territorio di loro competenza.
7. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al settore competente entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso, o entro quindici giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio telematico del comune territorialmente interessato nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui.
Art. 46
1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste se corredate dalla documentazione di cui all'allegato D e se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.
2. Nel caso di richieste di concessione per l’utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, le domande di cui al comma 1 che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono presentate entro sette giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio telematico dei comuni interessati, dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.
3. Sono sempre da considerare in concorrenza tra loro le nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che rientrano nei casi di incompatibilità di cui all’articolo 90 bis, comma 1.
4. Nel caso in cui tutte le domande tra loro concorrenti siano compatibili con i prelievi esistenti, la situazione di concorrenza di cui al comma 1 e 2 può essere superata mediante la presentazione da parte di tutti i concorrenti di specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità dell’insieme delle derivazioni richieste con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati. La documentazione è presentata al settore competente, entro il termine stabilito per la visita locale istruttoria di cui al comma 5.
5. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dall’articolo 45, comma 1, indicando, quando necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria di cui all’articolo 48. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.
6. Il settore competente, a conclusione della procedura di concorrenza, provvede a formare la graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra loro quella da preferire. La scelta tra domande concorrenti è effettuata mediante la ponderazione dei criteri di cui all'articolo 9 del r.d. 1775/1933 con particolare riferimento a:
a) minore incidenza sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici oggetto di prelievo e restituzione;
b) maggior rispondenza al soddisfacimento di interessi pubblici.
7. Ai fini del comma 6 il progetto della derivazione è corredato da una relazione tecnica contenente tutti gli elementi di sostenibilità ambientale conseguenti il prelievo e le opere strettamente connesse.
8. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare, e comunque, per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, il settore competente può invitare i richiedenti ad integrare la relazione di cui al comma 7 ed eventualmente modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine. Le domande così modificate sono sottoposte, se necessario, ad una istruttoria abbreviata a tutela dei diritti di terzi limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.
9. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti della relazione di cui al comma 7 ed i criteri omogenei per le valutazioni di cui al comma 6, lettere a) e b).
10. Gli esiti della concorrenza sono resi pubblici con apposito atto che indica anche gli elementi del progetto prescelto che costituiscono condizione per il rilascio della concessione.
Art. 47
Procedura in materia di concorrenza per l’impiego di strutture idrauliche esistenti ai fini di derivazioni di acque superficiali
1. Nel caso di derivazione di acque superficiali da attuarsi tramite opere idrauliche esistenti di cui all’articolo 5, comma 4, il soggetto che intenda attuarla deve avanzare manifestazione di interesse presso il competente settore.
2. La manifestazione di interesse deve contenere almeno i seguenti dati:
a) individuazione dell'opera idraulica che si intende utilizzare;
b) relazione di prefattibilità dell'intervento.
3. Ricevuta la manifestazione di interesse, il settore competente, se ritiene compatibile l'intervento proposto con il buon regime delle acque, provvede alla pubblicazione di specifico bando di gara al fine di individuare eventuali ulteriori manifestazioni di interesse per l’utilizzo delle medesime opere idrauliche. Il termine della data di presentazione delle domande indicato nel bando di gara soddisfa anche il termine per la presentazione di domande in concorrenza ai fini dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933.
4. Ai fini dell'individuazione delle manifestazioni d'interesse in concorrenza, la pubblicazione del bando cui al comma 3 tiene luogo della (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di cui all'articolo 45.
5. Conclusi i termini per la presentazioni di eventuali ulteriori manifestazioni di interesse, il soggetto proponente iniziale e gli eventuali soggetti in concorrenza ritenuti ammissibili, sono invitati dal settore competente nei termini indicati dal bando a presentare il progetto per la derivazione oggetto del bando, completo di tutti gli elaborati previsti all’articolo 42. Delle manifestazioni d'interesse pervenute è data notizia mediante la pubblicazione di cui all'articolo 46, comma 5. (27)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16bis.

6. L'aggiudicazione al concessionario, sulla base dei criteri di cui all'articolo 46, comma 6, (28)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16bis.

tiene conto degli eventuali esiti della verifica di assoggettabilità sulle domande concorrenti.
Art. 48
Visita locale di istruttoria
1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda la necessità della visita dei luoghi o l’esame contestuale dei vari interessi pubblici, il settore competente indice la visita locale d'istruttoria che può assumere valore di conferenza istruttoria oppure di una seduta preliminare istruttoria della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3. (29)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 17.

2. Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, il settore competente:
a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti ivi compreso i contributi istruttori delle amministrazioni di cui al comma 5;
b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;
c) redige apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.
3. Ove il settore competente non ritenga necessaria la visita dei luoghi, l'eventuale conferenza istruttoria è convocata presso la sede del settore medesimo.
4. Nel caso di osservazioni di particolare complessità, al richiedente è assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Nel corso della visita locale o della conferenza istruttoria diversamente indetta, i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, possono esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.
Art. 49
1. Il settore competente acquisisce, oltre al parere dell’autorità di bacino distrettuale previsto dall’articolo 7, comma 2 del r.d. 1775/1933, i nulla osta, gli atti ed i pareri tecnici nonché i contributi necessari per la definizione dell’istruttoria preordinata al rilascio della concessione in favore del richiedente o, se diverso del proponente della domanda ritenuta preferibile in esito alle procedure dell’articolo 46 o 47.
2. All’istruttoria di cui al comma 1, ove ne sussistano le condizioni, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di silenzio assenso di cui alla l. 241/1990. In tal caso i termini per i lavori della conferenza di servizi decorrono dallo spirare dei termini di cui all’articolo 46, commi 1 e 2 e all’articolo 47, comma 3.
3. La conferenza di servizi convocata in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 può articolarsi:
a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede in particolare:
1) alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali necessari ai fini dell’istruttoria per rilascio della concessione e degli altri atti di assenso ;
2) all'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso;
b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, si provvede al rilascio coordinato della concessione e di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio della derivazione.
4. Il settore competente assicura il coordinamento tecnico istruttorio con le altre strutture regionali ed enti regionali competenti nelle materie di riferimento, per l’acquisizione di valutazioni tecniche, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari al rilascio della concessione.
SEZIONE II
Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonte idraulica
Art. 50
Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica (31)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19.

1. Il soggetto richiedente il rilascio di una concessione ad uso idroelettrico presenta al settore competente un’unica domanda per il rilascio contestuale della concessione e dell’autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e dal combinato disposto degli articoli da 11, 12, 13, e 14 della l.r. 39/2005, allegando il progetto preliminare dell’intervento da realizzare. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. Nell'ambito delle sedute istruttorie della conferenza di servizi di cui all'articolo 49, comma 3 convocata anche agli effetti delle conferenza dei servizi dell'articolo 12, comma 2 della l.r. 39/2005, è effettuata l'eventuale ricognizione delle esigenze di regolarizzazione o integrazione in esito alla verifica di completezza formale della documentazione di cui all’articolo 13, comma 4 della l.r 39/2005.
3. Nell'ambito delle sedute, a carattere decisorio, della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3, sono rilasciate la concessione e l'autorizzazione unica e sono acquisiti tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto e dell'esercizio dell'impianto.
4. La determinazione conclusiva della conferenza è adottata previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.
SEZIONE III
Disposizioni in materia di acque sotterranee
Art. 51
Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico
1. Il procedimento volto al rilascio di concessioni per l'utilizzo di acque sotterranee (32)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 20.

assorbe la specifica fase inerente la ricerca prevista dall’articolo 95 e seguenti del r.d. 1775/1933. A tal fine la richiesta di autorizzazione alla ricerca è presentata, contestualmente alla domanda di concessione, con le modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D, parte III.
2. Il settore competente, espletati gli adempimenti di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 48, rilascia al richiedente o al proponente della domanda ritenuta preferibile in caso di concorrenza, l'autorizzazione alla ricerca, nel termine massimo di novanta giorni e centoventi giorni a far data dell’avvio del procedimento, rispettivamente nei casi di piccole e grandi derivazioni.
3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) le modalità di esecuzione degli eventuali indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;
c) l'obbligo di comunicare al settore competente la data di inizio e conclusione dei lavori fornendo altresì l’indicazione della ditta incaricata e del tecnico direttore dei lavori;
d) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a un anno, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi su espressa richiesta motivata;
e) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
f) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde, anche derivanti dalla messa in comunicazione di più falde diverse;
g) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Regione;
h) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni, resi in conformità a quanto previsto dal d.p.g.r. 51/R/2015.
4. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca ha la durata di un anno, rinnovabile una o più volte per periodi di sei mesi, e può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato, qualora l’area di ricerca sia interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.
5. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, motivatamente prorogabili per altri trenta giorni, il richiedente trasmette al settore competente una relazione tecnica completa di elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, che contiene quanto riportato nell'allegato D, parte III. La relazione è corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e di conformità delle opere eseguite al progetto. Il settore competente conclude il procedimento per il rilascio della concessione ai sensi degli articoli da 53 a 58. (33)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 20.

6. In caso di inerzia o ritardo da parte del richiedente nella presentazione della documentazione di cui al comma 5, il settore competente, previa diffida ad adempiere, assegna al richiedente medesimo un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione della documentazione. Decorso inutilmente tale termine, la concessione s'intende ritirata ed il settore competente applica la sanzione di cui all'articolo 85, comma 2, lettera h), disponendo il ripristino dei luoghi, a cura e spese del richiedente.
7. I termini del procedimento di concessione sono sospesi al rilascio dell’autorizzazione alla ricerca e ripresi alla presentazione, da parte del richiedente, della relazione sui lavori di perforazione.
8. Il parere dell’Autorità di bacino non è richiesto nei casi in cui l’autorizzazione alla ricerca non sia preordinata al rilascio di concessione per l’utilizzo di acqua, ferme restando le tempistiche e la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 52
Disposizioni particolari per il rilascio di concessione di acque destinate al consumo umano
1. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. A tal fine il disciplinare di concessione indica la responsabilità del concessionario al rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all’uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del Sito esternod.lgs. n. 31/2001 .
2. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste o dal provvedimento delimitazione delle aree di salvaguardia, o comunque decise in sede di istruttoria.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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