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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

CAPO VI
Disposizioni in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)
Art. 26
Modifiche al titolo del Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015
1. Il titolo del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente: “
(Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f)
della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
“Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)”
.
Art. 27
Modifiche al preambolo del Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo il punto 17 dei visto del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 è aggiunto il seguente:
Vista la
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)
”.
2. Dopo il punto 6 dei considerato del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 sono aggiunti i seguenti:
6 bis. dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la
l.r. 91/1998
, è stata abrogata e
sostituita dalla
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri), che riserva alla Regione le funzioni amministrative in materia di tutela e gestione delle risorse idriche in precedenza
attribuite alle province e, all'articolo 11, comma 1, lettera e) ed f), rinvia a specifiche norme attuative la disciplina in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica, già contenuta
nel presente regolamento.
6 ter. si è reso pertanto necessario introdurre, con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2,
della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
“Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), puntuali modifiche al presente regolamento, sia per adeguarne formalmente le disposizioni alla
l.r. 80/2015
, sia per recepire alcune disposizioni attuative della legislazione nazionale nel frattempo intervenute
in materia di misurazioni dei prelievi ad uso irriguo, prevedendo anche la relativa disciplina transitoria.
”.
Art. 28
Definizioni. Modifiche all’Sito esternoarticolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:
a) “corpi idrici in situazione di criticità”:
1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;
2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 92 del d.lgs. 152/2006
;
3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006
;
4) i corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione.
”.
Art. 29
Modifiche alla rubrica del Capo II del Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015
1. La rubrica del Capo II del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: “
Obblighi di istallazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Strumenti e modalità di rilevazione dei dati (
articolo 11, comma 1, lettera e), l.r. 80/2015
)
”.
Art. 30
Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione. Modifiche all’Sito esternoarticolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015 dopo la parola : “
attingimento,
” sono aggiunte le seguenti: “
se superiori a 100 metri cubi all'anno e
”:
Art. 31
Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti. Modifiche all’Sito esternoarticolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r 51/R/2015 è inserito il seguente:
1 bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quattro anni nel caso di prelievi e restituzioni di portata superiore a 100 litri al secondo effettuati da enti irrigui.
”.
2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:
b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni in atto effettuata in esito all’approvazione
del primo censimento di cui
articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015
,
con priorità alla revisione e all’adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933 nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.
”.
Art. 32
Criteri per l'individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all’Sito esternoarticolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Il comma 5 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 è così modificato:
5. La Regione può predisporre, anche sulla base delle richieste dell'utenza, sistemi di telecontrollo per l’acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche
ricorrenti. In tal caso, la Giunta regionale definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di cui all’articolo 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, il settore regionale competente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.
”.
Art. 33
Modifiche alla rubrica del Capo III del Sito esternod.p.g.r. 51 /R/2015
1. La rubrica del Capo III del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: “
Obblighi di comunicazione delle misurazioni. Gestione dei flussi informativi.
Articolo 11, comma 1, lettera f) della l.r. 80/2015 ”.
Art. 34
Gestione dei flussi informativi. Modifiche all’Sito esternoarticolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. L’articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all’
Sito esternoarticolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006
, i dati misurati con le modalità di cui all’articolo 6 e le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all’
articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015
sono raccolti in apposita sezione della banca dati georiferita, costituita e gestita ai sensi dell’articolo 88 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R.
2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili, anche con modalità telematica, all’Autorità di bacino ed all’autorità idrica toscana e sono aggiornati annualmente in correlazione
con le scadenze della programmazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. L’aggiornamento è effettuato dal settore competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni.
3. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile, la Giunta regionale anche su richiesta dell’Autorità di bacino, dispone l’anticipazione della cadenza temporale dell’aggiornamento della banca dati.
”.
Art. 35
Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN). Inserimento dell’Sito esternoarticolo 9 bis nel d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
Art. 9 bis - Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)
1. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee Guida relative alla Regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo) gli enti irrigui, previa validazione dei competenti uffici regionali, trasmettono annualmente alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN):
a) nel caso di grandi derivazioni, il dato di volume prelevato con frequenza mensile durante la
stagione irrigua, entro il decimo giorno del mese successivo la data cui si riferiscono le
rilevazioni;
b) nel caso di piccole derivazioni, il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;
c) in caso di prelievi ad uso plurimo, il dato relativo ai volumi prelevati nell'anno in corso per usi diversi da quello agricolo; il dato è trasmesso una volta all'anno alla data del 31 dicembre del medesimo anno.
2. La banca dati di cui al comma 1 è implementata altresì con i dati sui volumi utilizzati, misurati una volta l'anno al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli Enti irrigui, secondo le modalità stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e
forestali del 31 luglio 2015.
3. La Giunta regionale definisce con deliberazione casi, tempi e modalità di trasmissione alla banca dati SIGRIAN, in conformità alle linee guida di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015, con riferimento:
a) ai dati sui volumi prelevati negli gli auto-approvvigionamenti ad uso agricolo, presenti nella relativa sezione della banca dati di cui all'articolo 9;
b) alle informazioni necessarie per la stima dei fabbisogni irrigui in caso di auto- approvvigionamenti non soggetti ad obblighi di misurazioni.
”.
Art. 36
Sanzioni. Modifiche all’Sito esternoarticolo 10 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. L'articolo 10 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
1. In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente regolamento o dalle più restrittive previsioni della pianificazione di bacino, si applica la sanzione di cui all'
Sito esternoarticolo 133, comma 8, del d.lgs. 152/2006
(1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

.
2. La sanzione prevista dall’
articolo 15 della l.r. 80/2015
si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:
a) omessa o ritardata comunicazione di cui all’articolo 5, comma 2;
b) mancata osservanza alle disposizioni di cui all’articolo 7.
3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per
l'esercizio della funzione di sanzionamento amministrativo e per l’applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'
Sito esternoarticolo 11 della medesima legge 81/2000
.
”.
Art. 37
Comitato regionale di coordinamento. Abrogazione dell'Sito esternoarticolo 11 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 11 del d.p.g.r. 51/R/2015.
Art. 38
Disposizione transitoria per l’anno 2015. Modifiche dell'Sito esternoarticolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. L'articolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Disposizione transitoria per l’anno 2016
1. Entro il 31 dicembre 2016 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all’articolo 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all’
articolo 11, comma 3, lettera b) della l.r. 80/2015
anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell’acqua.
2. Per l’anno 2016 la banca dati di cui all’articolo 9 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione ed è resa disponibile alle Autorità di bacino per gli adempimenti relativi all’aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all’articolo
13 della Direttiva 2000/60/CE e all’
Sito esternoarticolo 117 del d.lgs. n. 152/2006
.
”.
Art. 39
Disposizioni transitorie per gli enti irrigui. Inserimento dell’Sito esternoarticolo 12 bis del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo l'articolo 12 del d.p.g.r.51/R/2015 è inserito il seguente:
12 bis - Disposizioni transitorie per gli enti irrigui
1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 5, gli enti irrigui trasmettono i dati di cui all’articolo 9 bis due volte durante la stagione irrigua sulla base di stime elaborate secondo le metodologie stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015.
”.
Art. 40
Disposizioni finali. Sostituzione di parole nel Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015
1. Nel d.p.g.r. 51/R/2015, come modificato al presente regolamento, in tutti gli articoli ove ricorrono, le parole “
ente concedente
” o “
enti concedenti
” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “
settore regionale competente per territorio
” o “
settori regionali competenti per territorio
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.