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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

CAPO IV
Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee
Art. 20
Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico
1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della norma in materia di tutela ed uso del suolo può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per un volume massimo di 700 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico-potabile e di 350 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico non potabile. In caso di condominio o insediamento residenziale plurimo, tali limiti sono riferiti alla singola unità abitativa. Il prelievo superiore a tali limiti è soggetto a regime di concessione e al pagamento del relativo canone in relazione alla destinazione d'uso.
2. Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l’uso domestico-potabile è consentito solo ove non sia possibile avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio.
3. L’attività di ricerca, estrazione e utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico è regolata da apposito disciplinare generale di buona pratica, adottato con deliberazione di Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito web ufficiale della Regione Toscana. Il disciplinare contiene un insieme di indicazioni tecniche da rispettare nelle seguenti fasi di realizzazione ed esercizio di pozzi destinati a prelievi modesti:
a) scelta dell'area di sedime;
b) perforazione;
c) completamento e spurgo;
d) prove di portata;
e) manutenzione;
f) modalità di dismissione definitiva del pozzo.
4. Il disciplinare contiene altresì le informazioni necessarie per il rispetto degli obblighi di misurazione di cui al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .
5. Nel caso di estrazione ed utilizzo di acqua sotterranea attraverso opere di captazione da sorgente a regime perenne è garantita una portata di rilascio al sistema naturale pari ad almeno un terzo della portata naturale ai fini del miglioramento o del mantenimento del buono stato di qualità ambientale del corpo idrico che costituisce il recapito della sorgente stessa.
6. E' comunque vietata la perforazione di pozzi per l'estrazione di acqua ad uso domestico all'interno delle zone di rispetto dei punti di prelievo a scopo potabile, fatte salve le comprovate esigenze di approvvigionamento per consumo umano di cui all'Sito esternoarticolo 94, comma 4, Sito esternolettera g), del d.lgs. 152/2006 .
7. La realizzazione di un pozzo ad uso domestico, fatti salvi i casi in cui sia compreso anche l’uso potabile, non comporta l'acquisizione di un diritto ad uso esclusivo dell’acqua.
Art. 21
Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, l’estrazione di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a sola comunicazione al settore competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte salve le eventuali specifiche misure vigenti previste dalla pianificazione di bacino.
2. La denuncia di cui al comma 1 è effettuata secondo le specifiche nell'allegato D, parte II.
3. Il settore competente valuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per sospensione delle opere e dei prelievi, la chiusura delle opere di captazione e l’emissione degli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ai sensi degli articoli 105 e 106 del r.d. 1775/1933 nei seguenti casi:
a) violazioni delle disposizioni del disciplinare di buona pratica di cui all'articolo 20, comma 3;
b) mancato rispetto delle indicazioni sui limiti del prelievo allegate alla denuncia;
c) con riferimento all'uso potabile, presenza di un nuovo acquedotto a servizio dell'area interessata, comunicata al settore competente stesso dal gestore del servizio idrico integrato.
Art. 22
Autorizzazione per l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nei corpi idrici particolarmente critici e nei casi di couso
1. L’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione quando sono interessati corpi idrici sotterranei particolarmente critici, individuati ai sensi dell’articolo 24.
2. E' altresì soggetto all'autorizzazione di cui al comma 1 il prelievo ad uso domestico nei casi di couso di opere di captazione di sorgente in aree non servite da acquedotto pubblico ad uso potabile.
3. La domanda di autorizzazione è effettuata nelle modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D, parte II.
4. Il settore competente trasmette la domanda corredata dalla documentazione di cui al comma 2 all’Autorità di bacino territorialmente competente, ai fini dell’acquisizione del parere secondo quanto previsto dalla pianificazione di bacino, e si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima.
5. Il provvedimento di autorizzazione contiene, ad integrazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di buona pratica:
a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione allo stesso settore competente, dei dati di cui al punto precedente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/2015;
e) (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

eventuali prescrizioni e limitazioni all’uso dell’acqua.
6. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori, il richiedente comunica al settore competente l'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto e alle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 4 allegando lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di buona pratica nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 5, costituisce ipotesi di decadenza da accertare e dichiarare con le modalità di cui all’articolo 55 del r.d. 1775/1933.
8. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata:
a) nel caso di uso domestico-potabile al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2;
b) in caso di uso domestico non potabile quando sia accertata l’impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare il proprio fabbisogno mediante dispositivi che permettano la raccolta e l’utilizzo di acque meteoriche.
Art. 23
Autorizzazione per l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nelle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale
1. Fermo restando quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 97 del d.lgs. 152/2006 , nelle aree perimetrate ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dagli atti della dalla pianificazione territoriale o di settore ed eventuali provvedimenti e limitazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della medesima legge regionale 38/2004 .
Art. 24
Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate
1. Entro trecentosessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita l’Autorità di bacino, individua con propria deliberazione, anche per stralci successivi, i corpi idrici sotterranei particolarmente critici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b) delimitando il perimetro georeferenziato delle aree interessate dagli stessi, nell’ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 22.
2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce integrazione ed aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all'Sito esternoarticolo 121 del d.lgs. 152/2006 .
3. I dati georeferenziati relativi alle aree di cui al comma 1 e le informazioni relative alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 sono resi pubblici nel sito web della Regione.
4. Nelle more della deliberazione di cui al comma 1, le aree interessate dai corpi idrici particolarmente critici, nell’ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, sono limitate alle aree già definite dalle pianificazioni di bacino vigenti.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.