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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

CAPO III
Disposizioni per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque
Art. 14
Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione (15)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6.

1. Sono parametri di riferimento per il calcolo del canone il canone fisso (CF) e il canone variabile (CV), come definiti all'articolo 2, comma 1, rispettivamente alle lettere c ter) e c quater) E’ altresì parametro di riferimento la portata media annua di concessione (PMA), come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c quinquies), espressa in litri secondo.
2. Il CF ed il CV sono determinati per ogni singola categoria d’uso, tenuto conto dei costi ambientali e della risorsa, come definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) ed in conformità a quanto previsto all'articolo 12 della l.r. 80/2015, anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi.
3. L’importo del canone di concessione è così definito:
Canone di concessione annuo = CF + CV X PMA.
4. Con riferimento alla categoria d’uso idroelettrico:
a) il CV è determinato in base alla potenza nominale media di concessione in luogo della PMA;
b) Il CF ed il CV assumono valori diversi, progressivi, in base a fasce di potenza nominale media richiesta.
5. Nel caso di usi promiscui, non assentiti singolarmente, è applicato il il CV di importo più elevato.
6. Nel caso di concessione per utilizzo sostitutivo di cui all’articolo 80, il canone variabile è commisurato al periodo di utilizzo.
Art. 14 bis
Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell’articolo 7 del r.d. 1775/1933 (16)

Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 7.

1. Per le nuove concessioni l'importo della prima annualità è incrementato del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933 e di importo pari a un quarantesimo del canone annuo calcolato secondo la formula di cui all’articolo 14 per un importo minimo di 40,00 euro.
Art. 15
Casi di esenzione dalla corresponsione del canone
1. Sono esenti dalla corresponsione del canone, in quanto non subordinate al rilascio di concessione o licenza di uso annuale, oppure licenza di attingimento, gli usi e i prelievi di seguito indicati:
a) l’uso domestico, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera a), purché nei limiti di prelievo di cui all'articolo 20, comma 1;
b) l’uso di acqua piovana comunque raccolta in invasi o cisterne, indipendentemente dal volume e dall’uso che ne viene fatto;
c) il prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica di cui al Sito esternotitolo V del d.lgs.152/2006 , ove assentito nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del medesimo decreto;
d) il prelievo di acque sotterranee finalizzato all’abbassamento del livello piezometrico della falda, al di fuori dai casi previsti all’articolo 10, commi 1 e 10.
d bis) il prelievo di acque per usi a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale come definiti all'articolo 3, comma 1 lettera h bis); (17)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 8.

d ter) il prelievo di acqua per l'uso pubblico riqualificativo come definito all'articolo 3, comma 1 , lettera h) ter); (17)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 8.

2. E' altresì esente dalla corresponsione del canone, ancorché subordinato al rilascio di concessione, l’uso di acqua finalizzato al riempimento degli invasi realizzati dai soggetti indicati all'articolo 70 quater, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), a fini antincendio boschivo ed utilizzati esclusivamente per l'attività di cui al Capo II del Titolo V della l.r. 39/2000 .
Art. 16
Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone (18)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9.

1. La misura del canone di concessione annualmente dovuto è ridotta, nella misura stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 80/2015:
a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittiogenico, qualora il concessionario dimostri, attraverso idonee analisi in continuo ai punti di prelievo e restituzione, di restituire l’acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo;
b) qualora l’impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 20 per cento dei fabbisogni complessivi;
c) qualora l’impianto a cui è destinato il prelievo idrico attui il risparmio idrico attraverso l’applicazione delle migliori tecniche o tecnologie in misura superiore a quanto previsto dalle Best available techniques reference document (BREFs) di cui alla direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/CE;
d) qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni;
e) quando il concessionario attui il risparmio idrico attraverso l’utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l’80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, il settore competente prende come riferimento la tabella riportata nell’allegato B;
f) qualora il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza ad eccezione dell’uso idroelettrico;
g) qualora il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell’acqua promuovendo verso l’utenza buone pratiche finalizzate alla riduzione degli sprechi, ivi compresa l’adozione di protocolli per la turnazione dei singoli prelievi o per l’installazione di contatori volumetrici atti a misurare il consumo individuale;
h) qualora l’impresa concessionaria aderisca al sistema di registrazione EMAS oppure ISO 14001;
i) qualora il concessionario installi idonei dispositivi per la trasmissione in tempo reale, delle informazioni riguardanti la portata oppure i volumi prelevati, nei casi in cui il prelievo non sia soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 5 del d.p.g.r. 51/R/2015;
l) qualora il concessionario aderisca ad un sistema di rilevamento centralizzato delle portate dei reflui conferiti o delle portate prelevate, che possa consentire il monitoraggio in continuo dei consumi;
m) qualora il concessionario installi idonei strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati:
1) nei casi dei prelievi non soggetti agli obblighi di istallazione dei dispositivi per la misurazione ai sensi dall’articolo 3, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015;
2) entro il 31 dicembre 2017, nei casi di cui all'articolo 5, commi 1 e 1 bis del d.p.g.r. 51/R/2015;
2. Il cumulo delle riduzioni previste dal comma 1 non può superare la percentuale massima del 60 per cento del canone annuo. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettere d) e f) non sono cumulabili tra loro, come anche quelle previste per i casi al comma 1, lettere i), l) e m).
3. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettera m), numero 2):
a) non si applica se l'istallazione è prescritta dal settore competente ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del d.p.g.r 51/R/2015;
b) si applica limitatamente al periodo intercorrente tra la data di istallazione del dispositivo e lo spirare dei termini di cui all’articolo 5, commi 1 e 1bis del d.p.g.r. 51/R/2015.
4. Qualora nel corso dell’istruttoria siano rilevate più forme di risparmio o di accumulo tali da non raggiungere singolarmente le soglie di risparmio idrico previste al comma 1, lettere b), c) d) ed e), ma che comunque consentano, complessivamente, una riduzione del prelievo non inferiore al 30 per cento del fabbisogno, si applica la riduzione del canone di maggiore entità prevista.
5. Qualora i casi di cui al comma 1, lettere da b) a g) siano riconducibili ai medesimi requisiti di risparmio idrico le riduzioni di canone non sono cumulabili tra loro e si applica la riduzione di canone maggiore.
6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati altri casi di riduzione, per una misura massima non superiore all’ 80 per cento del canone, per usi igienico-potabile, annaffiamento orti e giardini, abbeveraggio animali, laddove l’utilizzo di acqua, sia superficiale che sotterranea, sia destinato esclusivamente al fabbisogno di attività di carattere sociale e solidaristico non esercitate a scopo di lucro, purché l’entità del prelievo rientri nei limiti annuali del prelievo per uso domestico di acque sotterranee.
Art. 17
Casi e modalità di determinazione delle maggiorazione del canone
1. In coerenza con quanto disposto all'articolo 14, comma 2, la misura del canone da corrispondere annualmente, a parità di uso, con esclusione dell'uso potabile:
a) è triplicata, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 4, del r.d. 1775/1933, nel caso di prelievi di risorsa idrica da sorgenti o falde o comunque risorsa riservata al consumo umano;
b) può essere(19)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 10.

aumentata di un'aliquota di percentuale, da definirsi nell'ambito della delibera di cui all'articolo 18, nel caso di prelievi di risorsa idrica da corpi idrici classificati in proroga o deroga a causa delle pressioni delle attività antropiche che vi insistono.
Art. 18
Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni (20)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11.

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione:
a) l’ammontare del CF e del CV per ogni categoria di uso di cui all’articolo 3, ad eccezione dell’uso domestico, delle aliquote di riduzione e maggiorazione da applicare al canone annuo, nonché della percentuale da attribuire al cumulo delle riduzioni.
b) decorrenza e modalità di pagamento e riscossione dei canoni annui, determinati applicando i parametri di cui alla lettera a).
2. Se non diversamente stabilito con deliberazione di cui al comma 1, lettera b):
a) il concessionario o il titolare di licenza è tenuto a corrispondere la prima annualità di canone oltre all’onere del contributo di cui all’articolo 7 del r.d. 1775/1933, all'atto della firma del disciplinare o comunque prima del rilascio del relativo titolo, in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero;
b) per le annualità successive alla prima i canoni sono dovuti per anno solare e sono corrisposti anticipatamente, nell'anno di riferimento;
c) per le concessioni in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.
3. Il canone dovuto per una licenza annuale di cui agli articoli 10 e 79 non è frazionabile.
4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.
5. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1 sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all’articolo 19, nonché delle misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25.
6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.
Art. 19
Valutazione dell’impatto sociale ed ambientale dei canoni di concessione
1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 88, provvede per l’anno 2017 e successivamente almeno con le cadenze previste dalla pianificazione distrettuale alla valutazione dell’impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all’applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati secondo i criteri di cui al presente regolamento, anche ai fini degli adempimenti di cui all’Sito esternoarticolo 119 del d.lgs. 152/2006 .

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.