Menù di navigazione

Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

CAPO II
Perforazioni ed estrazioni di acque finalizzate al controllo piezometrico e alle estrazioni locali di acque calde a fini geotermici
Art. 10
Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all’abbassamento del livello piezometrico
1. Salvo diverse disposizioni contenute all’interno della pianificazione di bacino, l'estrazione di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo del livello piezometrico, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, è subordinato ad una preventiva comunicazione al settore competente, con i contenuti di cui all'allegato D, parte I.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni e indagini sui terreni assicurando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
3. Il controllo del rispetto dei requisiti per i quali è dovuta la comunicazione in luogo della licenza di cui ai commi 4 e 5, nonché del rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato attraverso l'installazione di un contatore volumetrico.
4. L'estrazione di cui al comma 1 è soggetta, in luogo della comunicazione, al rilascio di specifica licenza d'uso di durata annuale ed al pagamento del relativo canone per uso civile, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la portata di acqua estratta superi i cinque litri al secondo;
b) l’emungimento abbia una durata superiore a 30 giorni.
5. Nel caso in cui l'estrazione di cui comma 1 avvenga dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità, i parametri quantitativi e temporali di cui, rispettivamente, al comma 4, lettere a) e b), sono dimezzati.
6. L'istanza per la licenza d'uso inviata al settore competente, contiene gli elementi di cui all'allegato D, parte I.
7. La licenza è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e stabilisce le eventuali prescrizioni da adottarsi in relazione all'installazione di eventuali strumentazioni di controllo e per il riutilizzo, in fase di cantiere, delle acque prelevate oppure per la reimmissione in tutto o in parte in falda di parte dell'acqua estratta.
8. Nel caso in cui l'estrazione di acqua sotterranea per l'abbassamento del livello piezometrico assuma carattere permanente, il relativo prelievo è subordinato al rilascio di concessione per uso civile ed è condizionato alla realizzazione di un progetto di riutilizzo dell’acqua estratta, nella massima misura tecnicamente sostenibile. Il disciplinare di concessione contiene le prescrizioni necessarie ai fini della tutela della falda interessata e, in particolare:
a) le modalità di emungimento dell’acqua sotterranea;
b) le eventuali modalità di accumulo e successivo utilizzo dell’acqua estratta, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, ove pertinenti.
9. Nei casi di cui al presente articolo, i prelievi, se rispondenti ai requisiti di acqua di restituzione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 52 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).
10. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 non si applicano:
a) nel caso in cui l’acqua estratta sia messa a disposizione gratuitamente per finalità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;
b) nel caso in cui il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico, sia effettuato in ottemperanza a provvedimenti emanati dalle autorità competenti a tutela della pubblica incolumità.
Art. 11
Perforazioni per l'istallazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico
1. Le perforazioni finalizzate all'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica di cui all'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono eseguite nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
2. Entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16 della l.r. 39/2005 , il Comune interessato, trasmette al settore competente, la cartografia idonea ad individuare la localizzazione delle perforazioni.
Art. 12
Perforazioni per le estrazioni locali di acque calde a fini geotermici
1. Le piccole utilizzazioni locali di acque calde a fini geotermici, di cui all'articolo 15 della l.r. n. 39/2005 , sono oggetto di concessione ad uso civile, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.
3. In caso di impianti che prevedono la reimmissione di acqua nel sottosuolo, nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione di cui al comma 1, è convocata la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ai fini della valutazione delle caratteristiche e degli effetti delle acque da reimmettere nonché del rilascio delle relative autorizzazioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, laddove necessarie.
Art. 13
Altre perforazioni finalizzate al controllo
1. I soggetti che, per proprie finalità od obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazioni, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua, ne comunicano al settore competente l'ubicazione e la stratigrafia dei terreni attraversati. Tali manufatti e le relative perforazioni sono eseguite nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.