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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

CAPO V
Estinzione della concessione
Art.75
Revoca
1. La concessione può essere revocata, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Le concessioni di derivazione relative alle categorie d’uso diverse da quello idroelettrico sono altresì revocate con particolare riferimento al venir meno dei presupposti e delle condizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 8. In tal caso il provvedimento di revoca stabilisce un congruo termine per consentire al concessionario la sostituzione dell’approvvigionamento idrico.
3. Nei casi di cui al comma 2 il concessionario, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere il cambio di destinazione d'uso attraverso la procedura di cui all'articolo 69.
Art. 76
Decadenza
1. Il settore competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può dichiarare previa diffida la decadenza della concessione (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

nei di casi di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933 ed in particolare per:
a) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
b) il mancato pagamento di due annualità del canone; (58)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 38.

c) la subconcessione a terzi;
d) il non uso protratto per tre anni della concessione;
e) la mancata costituzione della garanzia, nei casi di cui agli articoli (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

62, comma 5, e 63, comma 3.
2. Costituisce altresì ipotesi di decadenza l'inosservanza degli elementi di cui agli articoli 4 e 5 (59)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 38.

del presente regolamento nonché degli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove non ricadenti nella precedente casistica.
Art. 77
Rinuncia
1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta al settore competente e contiene le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del titolare;
b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione e al progetto di smantellamento delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi. (60)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 39.

2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità a cui si riferisce la data di ricezione della comunicazione di rinuncia. (61)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 39.

3. La determinazione con la quale il settore competente prende atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto al punto successivo.
Art. 78
Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto ad eseguire interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi nonché delle misure di recupero e reinserimento ambientale previa approvazione da parte del settore competente del relativo progetto fondato sulla conoscenza dettagliata dell’opera e, con riferimento alle utenze esercitate mediante pozzi, del contesto geologico ed idrogeologico ed antropico locale dell’area in cui essa è inserita.
2. Nel caso in cui il concessionario non provveda all’obbligo del ripristino dei luoghi, il settore competente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.
3. Nei casi previsti dall'articolo 62, i costi per il ripristino dei luoghi sono coperti dalla garanzia di cui al medesimo articolo, salvo eventuali conguagli.
4. Qualora il settore competente non ritenga opportuno per ragioni tecniche, idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all’Agenzia del Demanio e, nei casi previsti, alla direzione regionale competente, ai fini della decisione relativa all’acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.