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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

CAPO IV
Procedimenti connessi
Art. 64
1. Il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), è subordinato all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA o del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo. Fatti salvi i casi di coordinamento procedurale di cui agli articoli 65 e 66, le domande di concessione per le quali non sia stato ottenuto il provvedimento di esclusione della VIA o la pronuncia di compatibilità ambientale positiva sono improcedibili. In tal caso i termini del procedimento di rilascio della concessione, ove avviato, sono sospesi fino alla conclusione dell’espletamento delle procedure.
2. I disciplinari delle concessioni sottoposte alle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA recepiscono le prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti.
Art. 65
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità (49)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32.

1. In caso di concessione di derivazione soggetta a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48 della l.r. 10/2010, il proponente che intenda avvalersi dell'avvio coordinato e contestuale delle procedure di verifica di assoggettabilità e per il rilascio del titolo concessorio, presenta al settore competente la domanda di concessione, comprensiva anche degli elementi richiesti per la procedura di cui all'articolo 20 del d.lgs. 152/2006. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1 e la verifica di assoggettabilità a VIA si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.
3. Il settore competente e la struttura operativa VIA di cui all'articolo 47 della l.r 10/2010, competente all’espletamento della procedura di verifica di assoggettbilità, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato.
4. Qualora la domanda del proponente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della fase di concorrenza, non sia sottoposta a VIA o sia esclusa da tale procedura in esito alla verifica di assoggettabilità, il settore competente adotta il provvedimento di concessione o, nei casi previsti, la determinazione conclusiva positiva della conferenza di cui all'articolo 49, previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.
5. Qualora la domanda del richiedente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della concorrenza, sia da assoggettare alla procedura di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, il procedimento per il rilascio della concessione si interrompe per consentire al proponente l'attivazione del procedimento coordinato di cui all’articolo 14, comma 4 della l. 241/1990, mediante l’integrazione della domanda di concessione con l’istanza e la documentazione di VIA. A tal fine il settore competente, con proprio atto motivato, assegna al proponente prescelto, un termine non superiore a centottanta giorni per l’integrazione.
6. Alla domanda, integrata con l’istanza e la documentazione di VIA nei termini di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 4 e seguenti. In tal caso il proponente ha facoltà di utilizzare le informazioni, i dati e le valutazioni già acquisite, nell'ambito dell'istruttoria coordinata di cui al presente articolo, facendone espresso richiamo nella documentazione da allegare all'istanza di procedimento coordinato.
7. Qualora il proponente non integri la domanda di concessione con l’istanza e la documentazione di VIA entro il termine di cui al comma 5, salvo motivata richiesta di proroga, la domanda di concessione è rigettata e, in caso di domande concorrenti, il settore competente:
a) assegna il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se assoggettata a VIA, fino all’eventuale esaurimento della graduatoria stessa;
b) procede all'istruttoria della domanda in concorrenza utilmente collocata in graduatoria se non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.
Art. 66
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale (50)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33.

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti di derivazione e delle opere connesse soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, sono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A tal fine il proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 presenta al settore competente la domanda di concessione comprensiva anche degli elementi richiesti per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio degli altri atti di assenso. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di VIA di cui all’articolo 23 del d.lgs. 152/2006 è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1.
3. Ai fini del coordinamento procedimentale di cui ai commi 1 e 2 il settore competente:
a) verifica ai sensi degli articoli da 42 a 48 la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle concessione valutando gli elementi di preferenza in caso di domande concorrenti, previa eventuale consultazione nell'ambito della visita locale della conferenza istruttoria diversamente indetta, delle amministrazioni a cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto e per l’esercizio della derivazione;
b) qualora la domanda del richiedente o quella risultata preferibile non sia soggetta a VIA o sia stata esclusa da tale procedura, svolge ai sensi dell’articolo 49 l’istruttoria per il rilascio della concessione;
c) qualora la domanda sia soggetta a VIA, direttamente od in esito alla verifica di assoggettabilità, assegna al richiedente o, in caso di concorrenza, al proponente della domanda ritenuta preferibile un termine non superiore a centottanta giorni, per la presentazione della documentazione di cui all’articolo 23 del d.lgs. 152/2006;
d) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), salvo motivata richiesta di proroga, rigetta la domanda di concessione di derivazione procedendo, in caso di domande concorrenti:
1) ad assegnare il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se soggetta a VIA direttamente o in esito alla verifica di assoggettabilità, fino all’eventuale esaurimento della graduatoria stessa;
2) all'istruttoria della domanda utilmente collocata in graduatoria, non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.
4. Nel casi di cui al comma 3, lettera c), il settore competente e la struttura operativa per la VIA di cui all'articolo 47 della l.r 10/2010, di seguito denominata “struttura operativa”, a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione di cui all’articolo 23 del d.lgs 152/2006, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato di VIA. In particolare, fermo restando l'espletamento, da parte della struttura operativa dell'istruttoria interdisciplinare per la VIA, il settore competente:
a) cura gli adempimenti tecnico- istruttori del procedimento di concessione;
b) convoca, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 la conferenza di servizi per il rilascio coordinato e di tutti gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione della derivazione.
5. In caso di derivazione ad uso idroelettrico la valutazione della compatibilità ambientale si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.
6. La conferenza di cui al comma 4, lettera b), può articolarsi :
a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede, in particolare alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali, all'esame contestuale delle problematiche connesse alla realizzazione del progetto, nonché alla verifica delle condizioni per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso richiesti;
b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, qualora sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati la concessione e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, comma 4 e 14 ter della l. 241/1990.
7. Entro il termine del procedimento di cui agli articoli 24 e 26 del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale:
a) esprime, nell’esercizio della propria discrezionalità politico-amministrativa, la pronuncia di compatibilità ambientale;
b) sulla base degli esiti della conferenza di servizi, adotta contestualmente, ai sensi dell’articolo 14 ter, comma 7, della l. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizio in ordine al rilascio coordinato della concessione e degli altri atti di assenso richiesti, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.
8. In esito alla pronuncia di VIA negativa o, comunque, alla determinazione conclusiva della conferenza di VIA che accerti la sussistenza di motivi ostativi al rilascio della concessione, il settore competente procede all'individuazione di una nuova domanda ai sensi del comma 3, lettera d).
Art. 67
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza
1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta apposito studio d'incidenza corredato della prescritta documentazione, all’autorità competente per la VINCA ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). In tal caso i termini del procedimento sono sospesi per consentire lo svolgimento di tale procedura e, ove ne sussistano le condizioni, la VINCA è acquisita nell’ambito della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990. (51)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 34.

2. In caso di VINCA di competenza regionale, lo studio può essere presentato contestualmente alla domanda di concessione.
3. Ai sensi dell'articolo 88, comma 2, della l.r. 30/2015 , il settore competente, nel caso di concessione di derivazione ubicata all’esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica, con il supporto delle autorità competente, individuata ai sensi del medesimo articolo, la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell’attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell’attivazione di dette procedure, l’ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.
4. I disciplinari delle concessioni e le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie recepiscono le prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA. (52)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 34.

Art. 68
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione per utilizzo idroelettrico dell'acqua, di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale (74)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 49.

Abrogato.
Art. 69
1. E’ fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente, fatto salvo quanto disposto al comma 10.
2. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, il settore competente procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.
3. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria, che renda necessaria una nuova valutazione dei diritti o degli interessi di terzi, del contesto ambientale, dell'assetto idraulico o idrogeologico nonché della qualità delle acque dell’area in esame, con riferimento in particolare a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
b) variazione in aumento del prelievo o in diminuzione della restituzione; è sempre considerata variante non sostanziale la modifica quando determini esclusivamente la richiesta in diminuzione del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione;
d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere o degli impianti o di entrambe a servizio delle derivazioni.
4. E' sempre considerata variante sostanziale la modifica quando determina:
a) l’estensione della durata della concessione;
b) l'assoggettamento della concessione e delle relative opere alle procedure di VIA.
5. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate ai commi 3 e 4, fatte salve diverse disposizioni della pianificazione di bacino. Il tal caso l’utente presenta istanza al settore competente, allegando:
a) l’attestazione del pagamento delle spese d’istruttoria;
b) la relazione descrittiva delle modifiche che si intendono effettuare.
6. Ai fini dell'approvazione della variante non sostanziale il settore competente, fatto salvo quanto previsto al comma 7, svolge un'istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'avviso di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati, per un periodo di quindici giorni consecutivi, e con acquisizione dei soli pareri necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria prevede la visita locale, ove necessaria a tutela degli interessi dei terzi ed il relativo procedimento si conclude con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di sessanta giorni, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
7. La variante finalizzata esclusivamente alla diminuzione del prelievo può essere autorizzata, senza le formalità e gli adempimenti di cui al comma 6, a condizione che sia istallato idoneo dispositivo di misura delle portate e dei volumi prelevati, ove non già previsto nella concessione originaria . A tal fine, il concessionario trasmette al settore competente richiesta di riduzione del prelievo indicando altresì il nuovo fabbisogno, determinato ai sensi dell’articolo 7, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria. Per i casi di cui al presente comma non si applicano le prescrizioni previste all’articolo 4 e al secondo periodo del comma 8 del presente articolo.
8. Indipendentemente dalla natura della variante, il settore competente provvede, ove necessario, ad adeguare le condizioni ed il disciplinare di concessione alle prescrizioni di cui all’articolo 4, nonché agli obblighi di istallazione dei dispositivi di misurazione e di comunicazione di cui al d.p.g.r. 51/R/2015. A tal fine il richiedente indica nella richiesta di variante le misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all’attività svolta, nei casi previsti all’articolo 4, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria.
9. In caso di accertata urgenza, il settore competente può autorizzare in via transitoria, in pendenza del procedimento di approvazione delle variante sostanziali, l’attuazione delle modifiche necessarie, fermo restando l’obbligo del concessionario di conformarsi alle prescrizioni e condizioni stabilite oppure a demolire quanto costruito in caso di diniego della variante. Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è sempre subordinato alla preventiva costituzione della garanzia di cui all'articolo 63 di importo pari alle opere da ripristinare.
10. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sulle opere delle derivazioni e nei meccanismi destinati alla produzione, che potrebbero incidere temporaneamente sul buon regime delle acque, il concessionario è comunque tenuto a darne preventiva comunicazione al settore competente, che entro trenta giorni può impartire opportune prescrizioni. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria il concessionario non è tenuto ad alcuna comunicazione.
Art. 70
Sostituzione di pozzi
1. I lavori di manutenzione dei pozzi sono liberi purché non prevedano l’approfondimento del pozzo.
2. L'approfondimento di un pozzo costituisce variante sostanziale alla concessione.
3. La realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo obsolescente, precedentemente concessionato, costituisce variante sostanziale.
4. Le attività di cui al comma 3, costituiscono variante non sostanziale nei caso in cui il pozzo di nuova realizzazione sia ubicato nelle immediate vicinanze di quello da sostituire, prelevi dalla stessa falda in quantitativi non superiori a quelli già concessionati, e abbia una profondità uguale a quella precedente, con una tolleranza del 5 per cento.
5. I lavori di manutenzione di qualsiasi tipo sui pozzi ad uso domestico sono liberi. Il proprietario del pozzo domestico è tenuto a dare comunicazione delle nuove caratteristiche entro trenta giorni dalla fine dei lavori.
Art. 71
Sottensioni
1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.
3. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal settore competente in fase di istruttoria.
4. L'utente sottendente è tenuto a garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso ovvero a corrispondere un indennizzo nei caso in cui la fornitura di acqua e di energia non sia, in tutto o in parte, possibile oppure risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza.
5. Il settore competente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al settore competente.
6. Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la quantificazione degli indennizzi di cui al comma 4, tenuto conto delle norme in materia di espropriazione.
7. Il nuovo concessionario provvede a proprie cura e spese alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.
8. Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario:
a) il canone che dovevano alla pubblica amministrazione;
b) qualora per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo concessionario, siano sollevati dall’obbligo di sostenere spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sostenute dal nuovo concessionario, in misura comunque non superiore agli esborsi che avrebbero altrimenti sostenuto in assenza della nuova concessione.
9. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
10. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
Art. 72
Couso
1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, il settore competente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente è tenuto a corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il couso delle opere ed, in mancanza di accordo tra le parti, il couso è disciplinato d'ufficio.
2. Con le stesse modalità di cui all'articolo 71, il settore competente può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione risponda al prevalente interesse pubblico e non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.
Art. 73
Rinnovo della concessione
1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda in data antecedente alla scadenza naturale del titolo originario ed è consentito:
a) qualora persistano le condizioni e le finalità della derivazione originaria;
b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico interesse che ostino al rilascio;
c) qualora siano accertate le condizioni di cui all’articolo 4;
d) nel caso di rinnovi di concessioni, qualora l'impatto cumulativo del prelievo in oggetto e degli altri prelievi che insistono sullo stesso corpo idrico, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione dei distretti idrografici, non pregiudichi lo stato di qualità del corpo idrico oggetto di prelievo né il raggiungimento degli obiettivi di qualità per esso fissati. (54)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.

2. Ricevuta la domanda di rinnovo, il settore competente procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sul sito internet della Regione e sull'albo pretorio telematico dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
2 bis. Nel caso di richieste di rinnovo di concessioni ad uso idroelettrico, l’avviso è dato anche tramite pubblicazione sul BURT. (55)

Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.

3. L’avviso contiene anche modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali.
4. Chiunque vi abbia interesse può partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che il settore competente ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni del richiedente.
5. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dalla pianificazione di bacino, i rinnovi di concessioni di derivazione ubicate in corpi idrici in situazione di criticità, di cui all’articolo 2, comma 1, sono sempre sottoposti al parere dell’Autorità di bacino competente. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, il settore competente può acquisire il parere degli soggetti pubblici che sono chiamati ad esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.
6. Effettuate le necessarie verifiche, il dirigente del settore competente assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo di centottanta giorni, che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
7. Il settore competente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
8. Qualora (56)

Parola inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.

la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi degli articoli 69 e 70 il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento per rilascio di nuova concessione.
9. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanoni, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali del settore competente in ordine al rinnovo.
10. Nel caso in cui la domanda di rinnovo, presentata oltre i termini previsti è istruita come una nuova concessione. Il settore competente ordina la sospensione della derivazione ed applica le sanzioni previste dall’articolo 17 del r.d. 1775/1933. L’autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
11. Ove non previsto in precedenza, il disciplinare di concessione è integrato, in adempimento agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, con:
a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione al settore competente, dei dati di cui alla lettera c).
12. Per il rinnovo delle concessioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media superiore a tremila kilowatt si applica lo speciale procedimento previsto dall'Sito esternoarticolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
Art. 74
Trasferimento di utenza
1. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche, intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi prima che sia stata rilasciata la concessione, deve comunicarlo per iscritto al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra come previsto per la domanda di concessione. La comunicazione è firmata contestualmente dal soggetto che rinuncia e da quello che subentra.
2. La richiesta di variazione di titolarità della concessione già rilasciata, contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e all'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.
3. Il settore competente, previa istruttoria dei requisiti del subentrante ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale e delle eventuali ulteriori garanzie intestati al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
4. Il deposito di cui al comma 3 non è effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione al settore competente della variazione di titolarità della concessione.
6. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracanoni rimasti eventualmente insoluti.
Art. 74 bis
1. La concessione si estingue, al termine della durata concessa, in assenza di istanza di rinnovo oppure in caso di revoca, decadenza o rinuncia, con atto motivato del settore competente e secondo quanto indicato negli articoli da 75 a 77. I provvedimenti di cui al presente capo indicano le prescrizioni di cui all’articolo 78.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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