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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

Art. 9
Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica
1. Fermo restando quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006 , nell’esercizio degli adempimenti di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998 ), in attuazione del piano straordinario, i settori competenti procedono secondo le modalità ivi indicate:
a) ad autorizzare i prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso potabile e agricolo-zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 24/2012 ; al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel piano straordinario, è subordinato al rilascio di nuovo ed autonomo titolo concessorio o autorizzatorio dei prelievi stessi;
b) a sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello potabile e agricolo-zootecnico, nell’ambito delle aree e per la durata previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica e potabile, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’Sito esternoarticolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque; con riferimento agli usi di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c), a prevalente scopo irriguo, al fine di mitigare gli effetti lesivi derivanti dalla riduzione delle disponibilità irrigue, il settore competente tiene conto degli ordinamenti colturali in atto;
c) ad emanare provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’Sito esternoarticolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque;
d) ad emanare provvedimenti in deroga al deflusso minimo vitale nei casi e con le modalità previste all’allegato 1, punto 7.5, del decreto ministeriale 28 luglio 2004 (Linee guida per predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’Sito esternoarticolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 );
e) ad intensificare i controlli e le verifiche sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.