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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

Art. 85
Sanzioni e indennizzo per derivazioni in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio(82)

Rubrica così modificata con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 11.

1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 1775/1933. Ai sensi del medesimo articolo è altresì dovuto il pagamento di un indennizzo pari alla somma dei canoni non corrisposti per ciascuna annualità di derivazione, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dal settore territorialmente competente, ovvero fino al rilascio della concessione.(83)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 11.

1 bis. In caso di derivazioni di acque sotterranee mediante pozzo, in ipotesi di estinzione della concessione e successiva inoperatività del pozzo, il concessionario provvede alla chiusura dell’opera e al ripristino dei luoghi. (84)

Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 11.

1 ter. Decorso inutilmente il termine per il pagamento dell’indennizzo di cui al comma 1, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 "Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016.(85)

Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 11.

1 quater. L’indennizzo di cui al comma 1 è calcolato retroattivamente fino ad un massimo di dieci annualità. (86)

Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 11.

2. La sanzione prevista dall’articolo 15 della l.r. 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:
a) mancata osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 7 e 8;
b) mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel disciplinare di cui all'articolo 20, comma 3 e 4;
c) omessa o ritardata denuncia di cui all’articolo 21, comma 1;
d) omessa o ritardata comunicazione di cui all’articolo 22, comma 6;
e) mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 91;
f) omessa comunicazione di cui all'articolo 59, comma 1, nonché omesso o ritardato invio della documentazione di cui al medesimo articolo 59, comma 2;
g) realizzazione di pozzo diverso dal domestico in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 51;
h) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite dall'autorizzazione di cui al articolo 51, comma 3, nonché mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 51, comma 6;
i) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite nel disciplinare di concessione di cui all'articolo 54, non rientranti nelle ipotesi di cui alla lettera l), fermo restando l’ipotesi di decadenza nei casi di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a);
l) mancata rispondenza delle modalità di esercizio delle concessioni agli elementi di cui all’articolo 87, comma 1, fermo restando l’ipotesi di decadenza di cui al comma 2 dello stesso articolo.
3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei comma 1 e 2.
4. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzioni di sanzionamento amministrativo e per l’applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Sito esternoarticolo 11 della medesima legge 81/2000 .

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.