Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art.75
Revoca
1. La concessione può essere revocata, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Le concessioni di derivazione relative alle categorie d’uso diverse da quello idroelettrico sono altresì revocate con particolare riferimento al venir meno dei presupposti e delle condizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 8. In tal caso il provvedimento di revoca stabilisce un congruo termine per consentire al concessionario la sostituzione dell’approvvigionamento idrico.
3. Nei casi di cui al comma 2 il concessionario, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere il cambio di destinazione d'uso attraverso la procedura di cui all'articolo 69.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.