Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 72
Couso
1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, il settore competente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente è tenuto a corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il couso delle opere ed, in mancanza di accordo tra le parti, il couso è disciplinato d'ufficio.
2. Con le stesse modalità di cui all'articolo 71, il settore competente può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione risponda al prevalente interesse pubblico e non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.