Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 71
Sottensioni
1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.
3. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal settore competente in fase di istruttoria.
4. L'utente sottendente è tenuto a garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso ovvero a corrispondere un indennizzo nei caso in cui la fornitura di acqua e di energia non sia, in tutto o in parte, possibile oppure risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza.
5. Il settore competente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al settore competente.
6. Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la quantificazione degli indennizzi di cui al comma 4, tenuto conto delle norme in materia di espropriazione.
7. Il nuovo concessionario provvede a proprie cura e spese alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.
8. Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario:
a) il canone che dovevano alla pubblica amministrazione;
b) qualora per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo concessionario, siano sollevati dall’obbligo di sostenere spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sostenute dal nuovo concessionario, in misura comunque non superiore agli esborsi che avrebbero altrimenti sostenuto in assenza della nuova concessione.
9. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
10. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.