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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

Art. 7
Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici
1. Nella domanda per il rilascio o rinnovo della concessione il richiedente indica, nell'ambito di ciascuna categoria di uso, i fabbisogni a cui è destinato il prelievo, secondo le specifiche utilizzazioni indicate nella tabella dell’allegato A al presente regolamento e al netto dei volumi ottenibili dalla messa in atto delle misure di risparmio idrico di cui all’articolo 4, comma 5.
2. In sede di rilascio o rinnovo della concessione, il settore competente, in coerenza con quanto riportato nel parere dell’Autorità di bacino, valuta in linea tecnica, anche ai fini dell’applicazione delle riduzioni del canone di cui all’articolo 16, l’ammissibilità dei quantitativi di risorsa idrica richiesta in rapporto alla disponibilità della stessa nonché alle previsioni di effettivo fabbisogno pluriennale determinato, per ogni utilizzazione specifica, sulla base delle consuetudini e delle norme tecniche di riferimento.
3. Ai fini del comma 2, la domanda di concessione o di rinnovo contiene la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio già in essere o proposti, riportando i calcoli giustificativi dei quantitativi di acqua richiesti.
4. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d’uso agricolo, è effettuata tenendo conto:
a) dei criteri di ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I ter) e 29 bis Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , ove esistenti, con riferimento alle utilizzazioni specifiche diverse dall’uso irriguo;
b) dei criteri indicati nell’allegato C al presente regolamento, con riferimento all’utilizzazione specifica irrigua.
5. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d’uso produzione beni e servizi, è effettuata tenendo conto di criteri di ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I ter) e 29 bis Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , ove esistenti.
6. Ai fini della valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d’uso potabile:
a) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento di acquedotto pubblico, si tiene conto dei valori di prelievo previsti dal piano d'ambito approvato dall'autorità idrica toscana;
b) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento privato, è preso a riferimento il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche) che indica in 150 litri al giorno/pro capite, il livello minimo di acqua potabile che deve essere garantita in ciascun ambito territoriale ottimale alle utenze domestiche.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.