Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al
d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 67
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza
1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta apposito studio d'incidenza corredato della prescritta documentazione, all’autorità competente per la VINCA ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). In tal caso i termini del procedimento sono sospesi per consentire lo svolgimento di tale procedura e, ove ne sussistano le condizioni, la VINCA è acquisita nell’ambito della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990. (51)
2. In caso di VINCA di competenza regionale, lo studio può essere presentato contestualmente alla domanda di concessione.
3. Ai sensi dell'articolo 88, comma 2, della l.r. 30/2015 , il settore competente, nel caso di concessione di derivazione ubicata all’esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica, con il supporto delle autorità competente, individuata ai sensi del medesimo articolo, la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell’attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell’attivazione di dette procedure, l’ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.
4. I disciplinari delle concessioni e le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie recepiscono le prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA. (52)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.