Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al
d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 61
Garanzie per la fase di esecuzione delle opere
1. Nel caso di opere fisse in alveo di valore superiore a 10.000 euro, il concessionario della derivazione d’acqua è obbligato, prima della firma del disciplinare, a costituire idonea garanzia, mediante la stipula di una polizza di assicurazione che copra:
a) i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubbliche o private, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
c) la responsabilità civile del concedente per i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
2. La somma assicurata è determinata secondo i seguenti criteri:
a) il massimale per l’assicurazione contro il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici e privati, di cui al comma 1, lettera a), è valutato in base ad una stima del costo delle opere preesistenti;
c) il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi di cui al comma 1, lettera c), è determinato nella misura non inferiore a € 2.000.000,00.
2 bis. Il concessionario è altresì tenuto alla stipula di apposita polizza fideiussoria a copertura dei costi di demolizione delle opere, in caso di definitiva interruzione dei lavori e mancato completamento delle opere di cui al comma 1, il cui importo è valutato in base ad una stima del costo delle opere dei lavori in progetto. (45)
3. Le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 2 bis decorrono dalla data di inizio dei lavori e cessano alla data di deposito della certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del concessionario. (46)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.