Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al
d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 58
Durata della concessione
1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali speciali, la durata delle concessioni non può eccedere:
a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;
b) i quarant'anni in caso di uso agricolo;
c) i trent'anni negli altri casi.
2. Per gli usi promiscui, ai fini della determinazione della durata della concessione il settore competente fa riferimento all'uso per il quale è prevista la durata minore.
3. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali nonché per quelli idroelettrici, la durata minima è determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e, per le opere acquedottistiche del servizio idrico integrato, da quanto previsto dal piano d'ambito.
4. La Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni e degli aggiornamenti della pianificazione di bacino e degli atti della pianificazione regionale, può definire ulteriori parametri per la determinazione della durata delle concessioni nel rispetto dei limiti e dei criteri generali stabiliti (1)dal presente articolo.
5. In nessun caso può essere previsto il rinnovo tacito né la proroga della scadenza della concessione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.