Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 52
Disposizioni particolari per il rilascio di concessione di acque destinate al consumo umano
1. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. A tal fine il disciplinare di concessione indica la responsabilità del concessionario al rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all’uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 31/2001 .
2. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste o dal provvedimento delimitazione delle aree di salvaguardia, o comunque decise in sede di istruttoria.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.