Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 47
Procedura in materia di concorrenza per l’impiego di strutture idrauliche esistenti ai fini di derivazioni di acque superficiali
1. Nel caso di derivazione di acque superficiali da attuarsi tramite opere idrauliche esistenti di cui all’articolo 5, comma 4, il soggetto che intenda attuarla deve avanzare manifestazione di interesse presso il competente settore.
2. La manifestazione di interesse deve contenere almeno i seguenti dati:
a) individuazione dell'opera idraulica che si intende utilizzare;
b) relazione di prefattibilità dell'intervento.
3. Ricevuta la manifestazione di interesse, il settore competente, se ritiene compatibile l'intervento proposto con il buon regime delle acque, provvede alla pubblicazione di specifico bando di gara al fine di individuare eventuali ulteriori manifestazioni di interesse per l’utilizzo delle medesime opere idrauliche. Il termine della data di presentazione delle domande indicato nel bando di gara soddisfa anche il termine per la presentazione di domande in concorrenza ai fini dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933.
4. Ai fini dell'individuazione delle manifestazioni d'interesse in concorrenza, la pubblicazione del bando cui al comma 3 tiene luogo della (1)pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di cui all'articolo 45.
5. Conclusi i termini per la presentazioni di eventuali ulteriori manifestazioni di interesse, il soggetto proponente iniziale e gli eventuali soggetti in concorrenza ritenuti ammissibili, sono invitati dal settore competente nei termini indicati dal bando a presentare il progetto per la derivazione oggetto del bando, completo di tutti gli elaborati previsti all’articolo 42. Delle manifestazioni d'interesse pervenute è data notizia mediante la pubblicazione di cui all'articolo 46, comma 5. (27)
6. L'aggiudicazione al concessionario, sulla base dei criteri di cui all'articolo 46, comma 6, (28) tiene conto degli eventuali esiti della verifica di assoggettabilità sulle domande concorrenti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.