Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 42
Modalità di presentazione della domanda (23)
1. La domanda per nuova concessione, è predisposta, a pena d’inammissibilità, secondo le specifiche indicate nell'allegato D, parte III ed è trasmessa in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato “sistema informatico regionale.(80)
1 bis. Al momento della trasmissione dell’istanza, il sistema informatico regionale rilascia l’attestazione di avvenuta trasmissione. (81)
2. La domanda, di cui al comma 1 è altresì corredata, a pena d’inammissibilità, degli elaborati indicati nell'allegato D, parte III, in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.
3. Alle domanda di concessione di acque pubbliche richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali è altresì allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) in caso di concessione assegnata mediante procedura di evidenza pubblica di cui all’articolo 47, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, della comunicazione antimafia di cui all’articolo 89 del d.lgs. 159/2011, in caso di rinnovo;
d) delle informazioni e dei dati richiesti per l'acquisizione dell’informazione antimafia nei casi di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 159/2011, ove prevista.
4. Ove necessario, il settore competente acquisisce dal proponente, prima della sottoscrizione del disciplinare, l'aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3.
5. Alle domande di concessione è altresì allegata, a pena d’inammissibilità, l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.