Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 36
Sanzioni. Modifiche all’
articolo 10 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. L'articolo 10 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
“
articolo 133, comma 8, del d.lgs. 152/2006 (1)
1. In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente regolamento o dalle più restrittive previsioni della pianificazione di bacino, si applica la sanzione di cui all'

.
2. La sanzione prevista dall’
articolo 15 della l.r. 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:
a) omessa o ritardata comunicazione di cui all’articolo 5, comma 2;
b) mancata osservanza alle disposizioni di cui all’articolo 7.
3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per
l'esercizio della funzione di sanzionamento amministrativo e per l’applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'

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”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.