Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 22
Autorizzazione per l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nei corpi idrici particolarmente critici e nei casi di couso
1. L’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione quando sono interessati corpi idrici sotterranei particolarmente critici, individuati ai sensi dell’articolo 24.
2. E' altresì soggetto all'autorizzazione di cui al comma 1 il prelievo ad uso domestico nei casi di couso di opere di captazione di sorgente in aree non servite da acquedotto pubblico ad uso potabile.
3. La domanda di autorizzazione è effettuata nelle modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D, parte II.
4. Il settore competente trasmette la domanda corredata dalla documentazione di cui al comma 2 all’Autorità di bacino territorialmente competente, ai fini dell’acquisizione del parere secondo quanto previsto dalla pianificazione di bacino, e si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima.
5. Il provvedimento di autorizzazione contiene, ad integrazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di buona pratica:
a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione allo stesso settore competente, dei dati di cui al punto precedente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/2015;
e) (1)eventuali prescrizioni e limitazioni all’uso dell’acqua.
6. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori, il richiedente comunica al settore competente l'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto e alle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 4 allegando lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di buona pratica nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 5, costituisce ipotesi di decadenza da accertare e dichiarare con le modalità di cui all’articolo 55 del r.d. 1775/1933.
8. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata:
a) nel caso di uso domestico-potabile al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2;
b) in caso di uso domestico non potabile quando sia accertata l’impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare il proprio fabbisogno mediante dispositivi che permettano la raccolta e l’utilizzo di acque meteoriche.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.