Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 21
Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, l’estrazione di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a sola comunicazione al settore competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte salve le eventuali specifiche misure vigenti previste dalla pianificazione di bacino.
2. La denuncia di cui al comma 1 è effettuata secondo le specifiche nell'allegato D, parte II.
3. Il settore competente valuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per sospensione delle opere e dei prelievi, la chiusura delle opere di captazione e l’emissione degli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ai sensi degli articoli 105 e 106 del r.d. 1775/1933 nei seguenti casi:
a) violazioni delle disposizioni del disciplinare di buona pratica di cui all'articolo 20, comma 3;
b) mancato rispetto delle indicazioni sui limiti del prelievo allegate alla denuncia;
c) con riferimento all'uso potabile, presenza di un nuovo acquedotto a servizio dell'area interessata, comunicata al settore competente stesso dal gestore del servizio idrico integrato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.