Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 15
Casi di esenzione dalla corresponsione del canone
1. Sono esenti dalla corresponsione del canone, in quanto non subordinate al rilascio di concessione o licenza di uso annuale, oppure licenza di attingimento, gli usi e i prelievi di seguito indicati:
a) l’uso domestico, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera a), purché nei limiti di prelievo di cui all'articolo 20, comma 1;
b) l’uso di acqua piovana comunque raccolta in invasi o cisterne, indipendentemente dal volume e dall’uso che ne viene fatto;
c) il prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica di cui al titolo V del d.lgs.152/2006 , ove assentito nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del medesimo decreto;
d) il prelievo di acque sotterranee finalizzato all’abbassamento del livello piezometrico della falda, al di fuori dai casi previsti all’articolo 10, commi 1 e 10.
d bis) il prelievo di acque per usi a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale come definiti all'articolo 3, comma 1 lettera h bis); (17)
d ter) il prelievo di acqua per l'uso pubblico riqualificativo come definito all'articolo 3, comma 1 , lettera h) ter); (17)
2. E' altresì esente dalla corresponsione del canone, ancorché subordinato al rilascio di concessione, l’uso di acqua finalizzato al riempimento degli invasi realizzati dai soggetti indicati all'articolo 70 quater, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), a fini antincendio boschivo ed utilizzati esclusivamente per l'attività di cui al Capo II del Titolo V della l.r. 39/2000 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.