Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 13
Altre perforazioni finalizzate al controllo
1. I soggetti che, per proprie finalità od obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazioni, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua, ne comunicano al settore competente l'ubicazione e la stratigrafia dei terreni attraversati. Tali manufatti e le relative perforazioni sono eseguite nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.