Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al
d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 12
Perforazioni per le estrazioni locali di acque calde a fini geotermici
1. Le piccole utilizzazioni locali di acque calde a fini geotermici, di cui all'articolo 15 della l.r. n. 39/2005 , sono oggetto di concessione ad uso civile, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.
3. In caso di impianti che prevedono la reimmissione di acqua nel sottosuolo, nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione di cui al comma 1, è convocata la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ai fini della valutazione delle caratteristiche e degli effetti delle acque da reimmettere nonché del rilascio delle relative autorizzazioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, laddove necessarie.

Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.