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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 7
Concessione per l'utilizzo delle aree demaniali
1. Le concessioni di aree demaniali possono essere rilasciate per i seguenti usi: (9)

Inciso così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 4.

a) realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;
b) agricolo: seminativo, pascolo, pioppicoltura , ricovero bestiame, orto, ed altri usi agricoli;
c) non agricolo con sistemazione a verde quali parchi, parco fluviale, orti, (10)

Parola inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 4.

giardini, verde pubblico attrezzato anche per attività ludiche;
d) transiti arginali, rampe di collegamento, accesso agli argini;
e) strumentale e finalizzato in via esclusiva al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
f) uso ricreativo tra cui, in particolare:
1) attività sportive;
2) appostamento fisso di caccia e pesca;
3) manifestazioni ed eventi collegati ad attività turistico –ricreative;
g) produttivo e commerciale: manifestazioni ed eventi collegati ad attività commerciali, aree, edifici e manufatti utilizzati o funzionali per attività di tipo commerciale e produttivo o comunque con finalità di lucro;
h) taglio legname;
i) uso viabilistico;
l) apposizione di cartelli,
n) uso cantieristico.
o) occupazione in proiezione di sbalzi o terrazze di edifici.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 , quindi comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.