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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 5
Durata della concessione
1. La durata della concessione non può essere superiore a nove anni.
2. Qualora la concessione è rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, la stessa può essere rilasciata (5)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

fino ad un massimo di diciannove anni.
3. La durata della concessione, nel rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2, è determinata in relazione all’attività da svolgersi e alle finalità da perseguire, alle eventuali opere da eseguirsi e in base all’investimento previsto dell’area oggetto di concessione, anche in relazione all’ammortamento dei costi dello stesso. (6)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

4. Ai sensi del presente regolamento sono definite concessioni brevi (7)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

le concessioni con una durata pari o inferiore all'anno solare.
5. Le concessioni brevi di cui all'articolo 13, comma 1 lettere d), e) e f) non sono rinnovabili e possono essere rilasciate allo stesso soggetto una sola volta nell’arco temporale di un anno. (8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 , quindi comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.