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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 34
Oneri istruttori
1. Gli oneri (46)

Parola cassata con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 24.

per l’espletamento di istruttorie tecnico amministrative, rilievi sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione sono a carico del richiedente l'importo è determinato in base alle (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 24.

tipologie di istruttorie e in proporzione al canone richiesto con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 della l.r.80/2015 .
2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, può determinare le ulteriori categorie di utenti o tipologie di utilizzo esenti dal pagamento degli oneri istruttori. Il pagamento dell’eventuale integrazione degli oneri istruttori richiesto dal settore competente in relazione alla maggiore complessità dell’istruttoria e nel rispetto dei limiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 1, è effettuato prima della sottoscrizione del disciplinare.
3. Gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 , quindi comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.