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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

TITOLO III
CANONI E GARANZIE FINANZIARIE
Art. 28
Canoni di concessione
1. Il primo canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione. L’imposta regionale è versata ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). (63)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19febbraio 2020, n.9/R, art. 1.

2. Per ogni anno successivo al primo, la decorrenza della scadenza dei pagamenti, le modalità di pagamento nonché l’eventuale rateizzazione del canone sono stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015 .
3. I canoni sono dovuti per anno solare.
4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.
5. Per le concessioni in scadenza o rilasciate nel corso dell’anno, ad eccezione di quelle brevi di durata pari o inferiore all'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni e' considerata mese intero. (36)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 18.

5bis Per le concessioni brevi di durata pari o inferiore all'anno, rilasciate o in scadenza nel corso dell'anno, il canone dovuto non può essere calcolato in ragione dei ratei mensili. (37)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 18.

6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.
7. Nel caso di concessione di durata superiore ad un anno il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. (64)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 19febbraio 2020, n.9/R, art. 1.

8. In caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia.
Art. 29
Canoni ridotti ed agevolati
1. Le associazioni onlus, gli istituti culturali, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di promozione sociale non a scopo di lucro, possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% qualora l’area richiesta sia utilizzata esclusivamente per finalità sociali, assistenziali dei propri associati, previste nello statuto.
2. La riduzione del canone di cui al comma 1 non può essere concessa per l’utilizzo delle aree a fini economico commerciali ed è esclusa per i manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.
3. L’istanza di concessione deve contenere, anche copia dello statuto dell’associazione.
4. Agli enti pubblici territoriali il canone è ridotto nella misura del 20%.
5. I concessionari di pubblici servizi proprietari o gestori (39)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 19.

di infrastrutture lineari possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del massima del 20%.
Art. 30
Canone ricognitorio
1. La concessione può essere rilasciata dietro corresponsione di un canone ricognitorio nei seguenti casi:
a) il concessionario è un ente pubblico e l'area è utilizzata per sue esclusive finalità istituzionali;
b) in casi eccezionali, debitamente motivati, allorché il concessionario non persegua finalità di lucro, svolga una attività di interesse pubblico, e si assuma l'onere della valorizzazione del bene, oltre che della manutenzione dello stesso.
2. Nei casi di cui al comma 1, il canone ricognitorio annuo è determinato nella deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015 . Il canone ricognitorio non può essere superiore ad euro 300. (40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 20.

Art. 31
Cauzione
1. La cauzione è rilasciata dal concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate.
2. L'importo della cauzione è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti dal concessionario, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e, comunque non può essere inferiore a una annualità e superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione. Nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all’anno, la cauzione non è dovuta. (41)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 21.

3. La cauzione è costituita mediante (42)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 21.

previo versamento su conto corrente bancario indicato dal settore competente o mediante garanzie rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'Sito esternoarticolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Sito esternoarticolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La restituzione della cauzione e lo svincolo della garanzia è effettuata con decreto del dirigente del settore competente (42)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 21.

, successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento da parte del concessionario del pagamento del canone e degli oneri di cui agli articoli 22, 23 nonché di quelli definiti nell’atto di concessione. Le somme a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere.
4 bis. Nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto.(43)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 21.

Art. 32
Garanzie finanziarie
1. A copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate ,nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari la costituzione di una garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 31 comma 3 può essere prevista quale condizione per il rilascio del provvedimento di concessione. (44)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 22.

2. Dall'atto di garanzia deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta del settore competente ed entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c. e della decadenza di cui all'articolo 1957 c.c.
3. Le garanzie finanziarie di cui al presente articolo, sono dovute anche nei confronti dei soggetti esonerati dal pagamento del canone ai sensi della normativa statale di riferimento, ad esclusione degli enti pubblici.
Art. 33
Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone
1. La Regione Toscana e i propri enti strumentali, sono esonerati dal pagamento del canone.
2. Gli enti pubblici territoriali sono esonerati dal pagamento del canone con riferimento alle seguenti attività:
a) transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d’acqua quali i corridoi ambientali, le ciclo vie e i sentieri pedonali;(45)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 23.

b) attività didattiche e pulizia dei corsi d'acqua.
3. Le Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco sono esenti dal pagamento del canone quando la concessione è rilasciata in relazione allo svolgimento di attività istituzionali.
4. L'esenzione del canone non può essere concessa per l’utilizzo delle aree a fini economico commerciali ed è esclusa per i manufatti pertinenziali adibiti ad attività economico commerciali.
Art. 34
Oneri istruttori
1. Gli oneri (46)

Parola cassata con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 24.

per l’espletamento di istruttorie tecnico amministrative, rilievi sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione sono a carico del richiedente l'importo è determinato in base alle (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 24.

tipologie di istruttorie e in proporzione al canone richiesto con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 della l.r.80/2015 .
2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, può determinare le ulteriori categorie di utenti o tipologie di utilizzo esenti dal pagamento degli oneri istruttori. Il pagamento dell’eventuale integrazione degli oneri istruttori richiesto dal settore competente in relazione alla maggiore complessità dell’istruttoria e nel rispetto dei limiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 1, è effettuato prima della sottoscrizione del disciplinare.
3. Gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori.
Art. 35
Criteri per la determinazione dei canoni di concessione
a) valore al metro quadro o lineare per tipologia di utilizzo di cui all'articolo 7;
b) valore al metro lineare per gli usi di cui all’articolo 8, comma 1 lettere a), c), d) ed e);
c) valore in base alla potenza della linea per gli elettrodotti;
d) valore al metro quadro per gli usi di cui all’articolo 8, comma 1 lettere f), h) ed i);
e) stima di mercato per la definizione del valore del legname;
f) costo ad unità per pali/sostegni degli elettrodotti;
g) valore ad unità per gli scarichi;
h) valore al chilometro per uso viabilistico;
i) valore ad unità, differenziato anche per estensione di superficie per la cartellonistica;
l) valore di mercato per superfici superiori a 5.000 metri quadri;
n) nel nel caso di uso idroelettrico delle opere idrauliche esistenti appartenenti al demanio idrico il valore del canone è rapportato al beneficio dell’utilizzo dell’opera idraulica stessa. (50)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.

4. In casi particolari, la Giunta Regionale con la deliberazione di cui all’articolo 6 della l.r.80/2015 può determinare il canone di concessione utilizzando anche i seguenti parametri:
a) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell’area oggetto della concessione e della zona interessata;
b) tipo di utilizzo connesso ad eventi e manifestazioni di particolare interesse storico o economico commerciale;
c) estensione del bene occupato e valore di mercato delle superficie interessate (52)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.

;
d) importanza e caratteri della concessione;
e) funzione produttiva o turistica delle aree;
f) redditività presunta del bene concesso e dell’attività svolta;
g) aggravi di manutenzione dell’area demaniale.
5. Ai contratti di locazione di unità immobiliari si applicano le disposizioni di cui alla (53)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.

legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana") e al relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R.
6. I canoni e la durata dei contratti di locazione di unità immobiliari adibiti ad uso di civile abitazione sono determinati sulla base di quanto disposto dall'articolo 53 del D.P.G.R. n. 61/R/2005.
7. I canoni dei contratti di locazione delle unità immobiliari adibite ad uso diverso dalla civile abitazione sono determinati sulla base del valore di mercato secondo le modalità di cui al comma 5.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.