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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

TITOLO II
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
Art. 11
Assegnazione a seguito della pubblicazione delle aree
1. La concessione può essere rilasciata:
a) a seguito della pubblicazione di un avviso a cura del settore competente, previa individuazione delle aree di cui all'articolo 9 da parte della Giunta regionale;
b) su istanza di parte.
2. Nei casi di cui al comma 1 lettera a), l'avviso è pubblicato, almeno trenta giorni prima dell'espletamento della procedura di assegnazione, all’Albo Pretorio del Comune in cui si trova l'area, sul BURT, sul sito internet della Regione.
3. L'avviso contiene, in particolare, i seguenti elementi:
a) individuazione dell'area;
b) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;
c) criteri per la selezione delle domande;
d) canone posto a base della procedura di assegnazione determinato con riferimento ai criteri di cui agli articoli 18 e 19 e della delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015 ;
e) elencazione degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo;
f) schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione;
g) termine per la presentazione delle domande nel rispetto del termine massimo di cui al comma 4.
4. Le domande devono pervenire al settore competente entro trenta (13)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 6.

giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso. Entro il medesimo termine i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.
6. Sono inammissibili le domande presentate:
a) oltre la scadenza del termine indicato nell’avviso;
b) per aree e/o usi diversi da quelli previsti dall'avviso;
c) in assenza dei documenti di cui all’articolo 15, comma 2;
d) senza l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all’articolo 34.
7. A conclusione della procedura di concorrenza, con decreto del dirigente del settore competente è approvata la graduatoria delle domande selezionate, individuando tra loro quella da preferire sulla base dei criteri indicati nell'avviso e di quelli di cui all'articolo 18 e 19.
Art. 12
Procedura di assegnazione su istanza di parte
1. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) il settore competente, verificata l’ammissibilità della domanda di concessione,rende di evidenza pubblica la medesima mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull’albo pretorio del comune o dei comuni interessati per territorio, nonché sui relativi siti istituzionali, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni e osservazioni.(15)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 7.

2. L’avviso di cui al comma 1 contiene, in particolare:
a) i dati identificativi del richiedente (16)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 7.

;
b) l’individuazione del bene demaniale richiesto in concessione ed i suoi dati catastali identificativi;
c) la superficie e la destinazione dell’uso esclusivo del bene demaniale richiesto;
d) gli usi consentiti delle aree o immobili oggetto di concessione, eventuali priorità di uso consentiti;
e) durata della concessione;
f) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;
g) canone posto a base della procedura di assegnazione determinato con riferimento ai criteri di cui agli articoli 18 e 19 e della delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015 ;
h) elencazione degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo;
i) schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione;
l) criteri per la selezione delle domande;
m) termine entro cui presentare le domande nel rispetto del termine massimo di cui all'articolo 11 comma 4.
3. Delle domande presentate nel termine massimo di cui all’articolo 11 comma 4 è dato pubblico avviso sul BURT. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.
3 bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni degli interessati. (17)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 7.

4. Nel caso in cui siano o presentate più domande di concessione riferite allo stesso bene demaniale o parte di esso, nel lasso di tempo intercorrente tra la ricezione della prima domanda di concessione e la pubblicazione dell'avviso sul BURT, il settore competente pubblica l'avviso comprendendo anche queste ultime.
5. In presenza di più domande in concorrenza presentate ai sensi del comma 3, il primo istante, nei termini indicati nell'avviso di cui al comma 2, lettera m), ferma restando la domanda presentata, può integrare la medesima con un'offerta relativamente al canone a base della procedura di selezione.
Art. 13
Assegnazione diretta
1. La concessione è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza nei seguenti casi:
a) istanza presentata da enti pubblici per uso diretto da parte degli stessi finalizzato al perseguimento del pubblico interesse o della pubblica utilità;
b) uso e occupazione strumentale e strettamente connessa e funzionale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, tra cui, in particolare l’accesso a fondi interclusi, scarichi, destinazione a verde;
c) istanza presentata da soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di impianti tecnici o di pertinenze di altre opere pubbliche principali ovvero di strutture ad esse funzionali; appartengono a tale fattispecie le condotte di gas, acqua, energia elettrica, le linee telefoniche, i ponti relativi alla viabilità pubblica, i guadi e le immissioni;
d) nei casi di occupazione occasionale quando il periodo continuativo di utilizzo è inferiore o uguale a sessanta giorni e la sua destinazione d’uso non prevede la realizzazione di opere o manufatti;
e) nei casi di transiti e occupazione occasionale, connessi ad eventi e manifestazioni di interesse culturale, sportivo, naturalistico e commerciale di durata non superiore a trenta giorni a condizione che la destinazione d’uso non comporti la realizzazione di opere o manufatti c tali da determinare la mutazione permanente dello stato dei luoghi; (18)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

f) sfalcio erba per un estensione fino a 5.000 metri quadri e/o taglio di piante per estensioni fino a 1.000 metri quadri per un periodo di utilizzo inferiore o uguale a sessanta giorni;
g) occupazione per motivi cantieristici per la durata indicata nella relativa autorizzazione. (18)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

g bis) istanza presentata dalle Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco per uso diretto da parte degli stessi finalizzato all’assolvimento delle attività istituzionali e quelle ad esse connesse; (19)

Lettera inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

2. Qualora nell'ambito di un provvedimento di concessione di derivazione rilasciato ai sensi dell’articolo 6 comma 3 della l.r.80/2015 , sia richiesta l'occupazione di un'area demaniale ulteriore rispetto a quella oggetto della concessione di derivazione già rilasciata, il settore competente procede al rilascio della concessione per l'utilizzo dell'area demaniale, a condizione che non siano apportate modifiche progettuali alle opere oggetto della concessione di derivazione.
Art. 14
Domanda di concessione e trattamento dei dati personali
1. La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è presentata al settore competente nel cui territorio insistono le aree o la parte prevalente di esse ed è redatta secondo la modulistica approvata con atto del Direttore competente per materia.
2. Fatti salvi i casi di cui all’articolo 13, il rilascio della concessione è subordinato all'espletamento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 11 e 12.
3. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni, è finalizzato unicamente all’espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed è a cura dei funzionari del settore competente, conformemente a quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 15
Oggetto e contenuto della domanda di concessione
1. I soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell’area o del bene richiesto in concessione, le finalità di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione, secondo la modulistica predisposta ai sensi dell’articolo 14 comma 1.
2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettere a), b) (20)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 9.

) del Sito esternoDecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) e successive modifiche;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’Sito esternoarticolo 47 del D.P.R. 445/2000 della comunicazione antimafia di cui all’Sito esternoarticolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge13 agosto 2010, n. 136). (20)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 9.

b bis) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (21)

Lettera inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 9.

c) attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 34.
3. Alla domanda sono allegati altresì:
a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto dell’area richiesta ed in cui sia specificato se il bene demaniale richiesto ricada all’interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli;
b) elaborati tecnici in scala adeguata del progetto delle eventuali nuove opere da realizzarsi, che comportino la mutazione dello stato dei luoghi;
c) relazione tecnica che descriva il progetto che verrà realizzato sull’area, specificando le superfici e le eventuali volumetrie e che illustri la destinazione d’uso del bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, precisando per ogni singola voce, se siano consentiti dalle previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale; per le opere puntuali, quali gli scarichi, le coordinate del punto di recapito;
d) documentazione fotografica nella quale sia raffigurato, all’attualità, il bene demaniale interessato e comprendente uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto;
e) corografia su carta tecnica regionale (CTR);
f) planimetria su base catastale che identifichi il bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, con la rispettiva perimetrazione dell’area di sedime dei manufatti esistenti e delle eventuali nuove opere che si intendono realizzare che comportino la variazione dello stato dei luoghi, e dalla quale si evinca in modo inequivocabile la compatibilità della destinazione d’uso ipotizzata dell’area richiesta, con le previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale;
g) stima dei costi a garanzia delle opere di rimessa in pristino da effettuarsi a carico del concessionario al termine della concessione ai sensi dell’articolo 23;
h) documentazione di cui all'articolo 29, comma 3 in caso di richiesta di riduzione del canone.
4. Qualora sia necessario, il settore competente procede alla perimetrazione delle aree demaniali oggetto di concessione.
5. Nei casi di assegnazione della concessione di cui all’articolo 11 comma 1 lettera a), alla domanda non sono allegati gli atti di cui al comma 3 lettere a), e) ed f).
6. Valutata l’ammissibilità della domanda di concessione ai sensi del comma 2, il settore competente ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell’iter istruttorio, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, il settore competente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell’istruttoria. Per quanto non disposto si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.
Art. 16
Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale
1. Le concessioni soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 12 febbraio 2010, n10 " Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) "sono procedibili solo a seguito dell'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di assoggettabilità.
2. Alle concessioni soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo.
3. Nei casi di cui al comma 1 i termini del procedimento di rilascio della concessione sono sospesi fino alla conclusione dell’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità.
Art. 17
Termine di conclusione del procedimento
1. Il procedimento si conclude in:
a) centoventi giorni dalla presentazione della domanda nei casi (22)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 10.

di cui agli articoli 11 e 12;
b) sessanta giorni dalla presentazione della domanda nei casi di cui agli articoli 13, 25, 36 e 37.(23)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 10.

2. Nei casi di cui all’articolo 11, il termine di cui al comma 1 decorre dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f).
Art. 18
Criteri per la selezione delle domande
1. Le aree demaniali di cui al presente regolamento possono essere affidate in concessione per i soli usi ammessi ai sensi della normativa vigente in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale, e nel rispetto degli atti di programmazione e della pianificazione distrettuale e regionale.(24)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 11.

2. I criteri di cui all’articolo 11, comma 3, lettera c) e di cui all'articolo 12 comma 2 lettera l), sono individuati, in particolare, tra i seguenti:
a) caratteristiche del progetto che garantiscano funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, finalità conservativa del bene, riqualificazione dell’area;
b) misura degli investimenti da realizzare e degli interventi di recupero ambientale;
c) natura e standard degli eventuali servizi offerti;
d) incremento dei livelli occupazionali;
e) qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione;
f) previsione di misure per la fruibilità degli impianti e dei servizi per le persone con mobilità ridotta.
g ) canone concessorio maggiormente remunerativo.
3. Il canone della concessione non costituisce l'unico criterio di valutazione dell'offerta; la sua valutazione è ammessa esclusivamente quando sia stata verificata un’equivalenza tra le domande presentate.
Art. 19
Criteri di priorità
1. Le domande in concorrenza sono selezionate sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentate da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui all'Sito esternoarticolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui all'Sito esternoarticolo 4 bis della l.203/1982 ;
e) domanda finalizzate all’uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l'area demaniale.
Art. 20
Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni
1. La trasmissione delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e della relativa documentazione tecnica allegata, nonché di ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento è effettuata in modalità telematica.
Art. 21
Coordinamento tecnico
1. In conformità con quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo (25)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 12.

, qualora si renda necessario acquisire pareri, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati da parte di altri settori regionali competenti nelle materie di riferimento, necessari al rilascio della concessione, il settore competente coordina, anche mediante un tavolo tecnico, l’acquisizione dei necessari atti.
Art. 22
Oneri del concessionario
1. La concessione è rilasciata previa corresponsione del canone annuale, della cauzione, delle spese istruttorie e dell’eventuale garanzia finanziaria.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento medesimo. In particolare il concessionario:
a) assume la custodia dell’area demaniale in concessione, oltre ché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b) consente l’accesso al personale di vigilanza incaricato dal settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell’area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
c) solleva la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
d) rispetta le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
e) non muta la destinazione dell'area o del bene in concessione;
f) assume gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
g) non può cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
h) assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.
3. Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente.
Art. 23
Obblighi del concessionario al termine della concessione
1. Alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per (26)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 13.

, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione.
2. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, il settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.
3. Il settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario.
Art. 24
Disciplinare di concessione
1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione, è redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale e contiene, in particolare, i seguenti elementi:
a) i dati identificativi del concessionario;
b) l'uso a cui l'area è destinata;
d) la localizzazione e la descrizione delle eventuali opere;
e) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori;
f) le eventuali garanzie da mettere in atto durante l’esecuzione dei lavori;
g) eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di soggetti terzi;
h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione nei casi di cui all’articolo 34;
i) l'importo del canone annuo, la cauzione e l'eventuale garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi;
l) l'eventuale(27)

Parola inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 14.

obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'area secondo le modalità indicate dal settore competente;
m) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio.
m bis) possibilità per il settore competente di revocare la concessione per sopravvenute o mutate esigenze di interesse pubblico, stabilendo l’eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento. (28)

Lettera inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 14.

2. Il disciplinare di concessione è sottoscritto dal concessionario.
3. All'atto della firma del disciplinare il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, della cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione e della garanzia finanziaria, ove richiesta, nonché il pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 34, comma 1. (29)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 14.

4. La mancata sottoscrizione del disciplinare entro trenta giorni da parte del richiedente equivale a rinuncia della domanda di concessione.
5. L'efficacia del disciplinare decorre dalla data del decreto di concessione, di cui il disciplinare costituisce presupposto.
6. Nelle ipotesi di cui all’articolo 13, previa valutazione del settore competente, la concessione è rilasciata senza il disciplinare di cui al presente articolo. In tal caso il decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario, in particolare con riferimento a quanto indicato al presente articolo e agli articoli 22 e 23.
Art. 25
Rinnovo
1. Il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all’articolo 13, comma 1 lettere a) , b), c) e g). La concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza.
2. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 14.(30)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 15.

3. Il settore competente nel valutare i presupposti per il rinnovo della concessione, verifica, in particolare, i criteri di cui agli articoli 18 e 19.
4. Nelle ipotesi di rinnovo di cui al comma 1, il settore competente adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell’assetto idrogeologico del territorio di riferimento oggetto della domanda di rinnovo della concessione, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore.
5. Con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante la sottoscrizione da parte del richiedente di un nuovo disciplinare.
6. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentata domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 2 il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione.(30)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 15.

Art. 26
Diniego di rinnovo
1. Il rinnovo della concessione non è ammesso, nei seguenti casi (31)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 16.

:
a) ragioni di tutela idraulica, ambientale e/o altri motivi di pubblico interesse;
b) sopraggiunte difformità tra la tipologia d’uso richiesta e i vincoli posti dalle specifiche normative di settore;
c) mancato rispetto degli obblighi previsti nel decreto di concessione e/o nel disciplinare allegato;
d) richiesta dell’area da parte di enti pubblici territoriali per uso diretto da parte di essi per fini di interesse pubblico;
e) mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
2. Il diniego del rinnovo è comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto del 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 27
Registrazioni a fini fiscali e pubblicazioni
1. A seguito della sottoscrizione del disciplinare ai sensi dell'articolo 24 (32)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 17.

, il settore competente provvede:
a) nei casi previsti dall'Sito esternoarticolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 recante “Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”, alla registrazione fiscale del provvedimento di concessione (33)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 17.

presso il competente ufficio finanziario;
b) ad avvenuta registrazione, a comunicare al concessionario il rilascio del provvedimento di concessione , data a decorrere dalla quale è legittima l'utilizzazione dell'area demaniale;
c) a trasmettere per via telematica il provvedimento al competente settore regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva. (34)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 17.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.