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Regolamento 16 novembre 2015, n. 72/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .) in materia di allegati tecnici annessi al progetto definitivo e di controlli.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 20 novembre 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO




Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 );


Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 3 settembre 2015;


Visto il parere della direzione generale della presidenza di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 924 del 28/9/2015 che ha approvato lo schema di regolamento;


Visto il parere della competente struttura di cui all’art. 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 4 del 3 febbraio 2014;


Visto il parere della commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello Statuto;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2015, n. 1038.


Considerato quanto segue:


1. È necessario per esigenze di trasparenza, uniformità e semplificazione, anche al fine di una più celere valutazione delle domande di autorizzazione all’attività estrattiva, definire i contenuti tecnici degli elaborati del progetto definitivo allegato alla domanda di autorizzazione alla attività estrattiva;


2. È necessario realizzare un’azione di controllo coerente ed efficace;


3. È necessario promuovere forme di collaborazione e coordinamento per migliorare l’attività di vigilanza tra i diversi soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, anche attraverso l’istituzione di una banca dati regionale condivisa tra i suddetti soggetti;


4. Di non accogliere le osservazioni contenute nel parere del Consiglio delle Autonomie Locali per i seguenti motivi:


- la prima osservazione relativa alla sequenza degli elaborati da allegare al progetto di coltivazione si ritiene non accoglibile poiché il regolamento ha come riferimento quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 35/2015 ;

- la seconda osservazione relativa alla denominazione del secondo elaborato al progetto di coltivazione si ritiene non accoglibile poiché le analisi non descrivono solamente le caratteristiche fisiche del luogo di intervento;

- la terza osservazione relativa alla volumetria dei materiali indicati nel progetto di coltivazione è ritenuta non accoglibile poiché tale previsione deve essere elemento di studio ed analisi del piano di gestione dei rifiuti di estrazione;


5. Di accogliere parzialmente la quarta osservazione contenuta nel parere del Consiglio delle Autonomie Locali concernente gli elaborati cartografici elencati all’articolo 4, comma 4 del regolamento e di adeguare conseguentemente il testo;


6. Di accogliere parzialmente il parere della Commissione Consiliare II “Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione” e di adeguare conseguentemente il testo ai suggerimenti ivi formulati.



Si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.