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Regolamento 16 novembre 2015, n. 72/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .) in materia di allegati tecnici annessi al progetto definitivo e di controlli.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 20 novembre 2015

CAPO III
Funzioni di controllo
Art. 7
Banca dati regionale attività estrattive (articolo 51 l.r. 35/2015 )
1. E’ istituita una banca dati, gestita dalla struttura regionale competente, che permette di condividere con i comuni, ASL, ARPAT ed Ente Parco, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, su di una base dati centralizzata, le informazioni relative alle attività estrattive presenti sul territorio di propria competenza e alle imprese che le gestiscono.
2. Nella banca dati sono raccolte le informazioni inviate dai comuni ai sensi dell’articolo 53 della l.r. 35/2015 .
3. Regione, comuni, ASL, ARPAT ed Ente Parco alimentano la banca dati con le informazioni relative ai controlli effettuati e all’esito degli stessi.
4. La banca dati è parte integrante del sistema informativo regionale di cui all’articolo 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) e si conforma alle regole, agli standard e alle disposizioni ivi previste.
5. Il responsabile della struttura regionale competente, sentiti i soggetti di cui al comma 1, con proprio atto disciplina modalità, criteri e procedure per l’implementazione e l’aggiornamento della banca dati e definisce le specifiche tecniche relative alle informazione e il contenuto dei dati.
6. Comune, ARPAT e ASL sono tenuti all’aggiornamento costante delle informazioni conferite di cui sono detentori secondo le modalità definite ai sensi del comma 5.
Art. 8
Monitoraggio e coordinamento (articolo 51 l.r. 35/2015 )
1. L’attività di monitoraggio in merito alle autorizzazioni e concessioni in essere, effettuata dalla struttura regionale competente, concerne in particolare:
a) la tipologia delle cave e lo stato di avanzamento del progetto di coltivazione e di ripristino;
b) la frequenza e la distribuzione sul territorio dei controlli eseguiti da parte dei soggetti competenti;
c) gli esiti dei controlli e i conseguenti provvedimenti adottati.
2. La Regione assicura forme di coordinamento tra i soggetti competenti in materia di vigilanza e controllo attraverso la banca dati di cui all'articolo 7, anche ai fini della definizione condivisa di criteri per lo svolgimento delle attività di competenza, per aumentarne l'efficacia ed evitare duplicazioni non necessarie.
3. La struttura regionale competente, ove ritenuto necessario, può convocare tavoli tecnici, articolati per aree geografiche o per ambiti tematici, con i rappresentanti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 7 con il compito di analizzare congiuntamente i report e altre informazioni contenute nella banca dati utili ad indirizzare la successiva attività di controllo ed elaborare linee guida, modelli di riferimento, modalità operative ed ogni altro elemento utile per la predisposizione degli elaborati tecnici di cui al capo II.
Art. 9
Attività di controllo della Regione (articolo 51 l.r. 35/2015 )
1. In attuazione dell'articolo 51, comma 3, la struttura regionale competente programma l’attività di controllo della Regione in stretta correlazione con gli esiti del monitoraggio tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 8 comma 1, lettere a), b) e c).
2. L’attività di controllo avviene attraverso verifiche sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e degli altri contenuti di cui all’articolo 50, comma 2, l.r. 35/2015 . Ove ritenuto necessario l’attività di controllo comprende l’effettuazione di sopralluoghi nei siti estrattivi e può essere svolta in collaborazione con altri soggetti competenti in materia di vigilanza e controllo.
3. Il personale incaricato all'esercizio delle funzioni di controllo, dotato di apposita tessera regionale di riconoscimento, ha facoltà di prendere visione della documentazione tecnica e amministrativa relativa all'attività di cava, nonché di accedere al sito estrattivo.
4. I soggetti esercenti l'attività di cava sono tenuti a comunicare alla Regione tutte le informazioni richieste ai fini della verifica, in particolare le generalità del legale rappresentante dell'azienda, del direttore dei lavori, di eventuale altro soggetto responsabile, nonché ogni relativa variazione.
5. Il responsabile della struttura regionale competente adotta un elenco dei controlli amministrativi da effettuarsi nelle verifiche dirette di cui al comma 2.
6. L’esercizio dell’attività di controllo viene comunicata preliminarmente al comune anche al fine di rendere disponibile la documentazione necessaria.
7. Dell’esito del controllo effettuato in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione e degli altri contenuto dell'articolo 50, comma 2, della l.r. 35/2015 , viene resa informativa agli enti di cui all'articolo 7, comma 1, eventualmente interessati per l'esercizio dell'attività di competenza e comunque ai fini di un riscontro.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.