Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015
Art. 7
- Inserimento dell’articolo 8 bis nel d.p.g.r. 48/R/2003
1. Dopo l’articolo 8 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo:
“
Art. 8 bis
Elenco delle ditte boschive
1. L’iscrizione nell’elenco delle ditte boschive di cui all’articolo 38 bis della legge è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse;
b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
d) essere in possesso del tesserino di identificazione di cui all’articolo 47, comma 6 quinquies della legge forestale o avere alle proprie dipendenze personale in possesso di tesserino.
2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 il legale rappresentante dell’impresa presenta domanda all’ente sul cui territorio ha sede legale l’impresa. Le imprese che non hanno sede legale in Toscana presentano domanda ad uno degli enti competenti nel territorio della Toscana. Nella domanda il legale rappresentante dichiara, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso dei requisiti di cui al comma 1. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dall’ente competente al momento della presentazione della domanda di iscrizione e non comporta oneri amministrativi a carico dell’impresa. Alla domanda è allegato l’elenco del personale di cui al comma 1, lettera d) e nella stessa sono indicate le seguenti informazioni:
a) i tagli boschivi effettuati dalla ditta negli ultimi cinque anni specificando la localizzazione catastale dell’intervento, la superficie dell’intervento, la forma di governo, il trattamento del bosco e la tipologia di taglio, nonché la quantità e la tipologia di assortimenti legnosi ottenuti;
b) le macchine, le attrezzature e gli animali da soma nella disponibilità dell’impresa;
c) l’eventuale attuazione di percorsi formativi/addestrativi tecnico operativi inerenti l’attività selvicolturale e di sistemazione idraulico forestale, di sicurezza sui luoghi di lavoro e/o possesso di attestati di qualificazione professionale o di certificazione delle competenze;
d) le eventuali sanzioni amministrative contestate e le condanne penali pendenti e passate in giudicato negli ultimi cinque anni a carico dell’impresa o dei suoi rappresentanti legali per violazioni della legge forestale o della disciplina in materia di lavoro irregolare e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) ogni altro dato ritenuto qualificante per l’impresa stessa.
3. L’ente competente iscrive l’impresa nell’elenco e riporta, con riferimento a ciascuna impresa iscritta, le informazioni di cui al comma 2, lettere a) b) c) ed e). L’eventuale mancata comunicazione delle informazioni è espressamente evidenziata nell’elenco.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese iscritte all’elenco trasmettono agli enti competenti una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 ed un aggiornamento delle informazioni di cui al comma 2.
5. Prima dell’accesso nel cantiere di lavoro di personale diverso da quello indicato in fase di domanda l’impresa deve aggiornare l’elenco degli operatori del comma 2.
6. Nei casi in cui, sia accertata la mancanza dei requisiti di cui al comma 1 si applica la cancellazione dell’impresa dall’elenco.
7. Nel caso in cui l’ente verifichi che le informazioni comunicate ai sensi del comma 2 non sono veritiere procede alla sospensione dell’impresa dall’elenco per un periodo da due a sei mesi.
8. Per i fini di cui ai commi 6 e 7 l’ente competente comunica il provvedimento all’impresa interessata e provvede alla registrazione sul SIGAF della sospensione o cancellazione.
9. A seguito della sospensione o cancellazione dall’elenco la ditta è tenuta all’immediata sospensione di tutti i lavori per i quali sia necessaria l’iscrizione, dandone comunicazione al titolare dell’autorizzazione o dichiarazione.
10. Nel caso in cui l’accertamento delle condizioni indicate al comma 6 e al comma 7 sia fatto da un ente diverso da quello indicato al comma 8 l’ente accertatore provvede a darne comunicazione all’ente competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.