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Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015

Art. 61
1. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 99 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente:
c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
2. La lettera d) del comma 6 dell’articolo 99 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogata.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 99 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
8 bis. Nella viabilità poderale e interpoderale è consentita la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Sono opere di manutenzione ordinaria, in particolare:
a) il livellamento del piano viario;
b) il ricarico con inerti;
c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;
d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;
e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
h) l'installazione di reti parasassi;
i) il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea e il taglio delle piante sradicate o pericolanti.
”.
4. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 99 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
8 ter. Nella viabilità poderale e interpoderale sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.