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Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015

Art. 54
1. Nell’articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
1 bis. Non rientrano nelle ordinarie lavorazioni agrarie quelle che modificano il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista, fatti salvi gli interventi di livellamento superficiale di cui all’articolo 92, comma 1.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. L’ente competente ai sensi della legge forestale, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, può determinare i territori in cui le lavorazioni con profondità maggiore di 80 centimetri sono soggette ad autorizzazione.
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’ente competente ai sensi della legge forestale può
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.