Menù di navigazione

Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015

Art. 36
1. Il comma 1 dell’articolo 54 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. La realizzazione e l'espianto di un impianto di arboricoltura da legno sono soggetti a dichiarazione all’ente competente fatte salve le altre autorizzazioni eventualmente necessarie per la specifica tipologia dell’intervento previsto con particolare riferimento all’autorizzazione di cui all’articolo 82, comma 2 per i terreni saldi.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 54 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
1 bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti destinati alla produzione di alberi di Natale realizzati su terreni non boscati e non costituenti attività vivaistica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.