Menù di navigazione

Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015

Art. 22
1. Il comma 3 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. Nei casi in cui sia prevedibile il mancato od insufficiente insediamento della rinnovazione naturale, nonché quando a seguito del taglio la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento. L'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all’impianto della rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.