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Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015

Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 48/R/2003 la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) "impianti per arboricoltura da legno, noceti, noccioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche": gli impianti per arboricoltura da legno, in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di 15 anni e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
1) costituiti con le procedure di cui all’articolo 54;
2) gli impianti già costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i
quali risulti
dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il
vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale;
3) i noceti, ciliegeti, noccioleti e pioppeti di impianto artificiale.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
1 bis. Il proprietario può destinare a bosco i terreni coperti da vegetazione forestale di cui all’articolo 3, comma 5 della legge forestale, assoggettandoli alla relativa disciplina, previa dichiarazione all’ente competente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.