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Regolamento 21 aprile 2015, n. 52/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

CAPO VI
- Determinazione di indennizzi e canoni in favore del soggetto gestore
Art. 28
- Determinazione del canone in caso di affidamento in gestione del demanio collettivo civico (articolo 11, comma 2 della legge regionale 27/2014 )
1. Il soggetto gestore quando, in applicazione dell’articolo 11 della legge regionale, affida in gestione un bene del demanio collettivo civico, per la determinazione del canone che l’affidatario deve versare, tiene conto del valore di mercato del bene oggetto dell’affidamento stabilendo nella ventesima parte l’ammontare del canone annuo; il canone è soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dell’aumento del costo della vita per operai e impiegati.
2. Qualora l’affidatario si impegni a eseguire lavori di manutenzione straordinaria o di riqualificazione del bene, per la determinazione del canone il criterio di cui al comma 1 può essere derogato mediante espressa richiesta motivata dell’affidatario all’atto dell’istanza.
Art. 29
- Determinazione dell’indennizzo per la compressione o riduzione degli usi civici ricompresi in aree protette (articolo 12, comma 3 della l.r. 27/2014 )
1. Qualora il demanio collettivo civico ricada totalmente o parzialmente all’interno di un parco, riserva o area naturale protetta, l’ente gestore del parco, riserva o area naturale, nell’atto motivato di cui all’articolo 12, comma 2 della legge regionale, stabilisce l’ammontare del canone annuo da versare al soggetto gestore per la riduzione o la compressione temporanea ed eccezionale dei diritti esercitabili dagli utenti.
2. Per la determinazione del canone l’ente gestore del parco, riserva o area naturale tiene conto dei seguenti criteri:
a) valore di mercato dell’oggetto del diritto non esercitato o esercitato parzialmente;
b) numero degli utenti del soggetto gestore;
c) estensione del demanio collettivo civico ricadente all’interno del parco, riserva o area naturale ove si esercita il diritto.
3. L’ammontare del canone è pari alla ventesima parte del valore ottenuto applicando i criteri di cui al comma 2 calcolato sulla media degli ultimi venti anni; il canone è soggetto a rivalutazione annuale secondo l’indice ISTAT dell’aumento del costo della vita per operai e impiegati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.