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Regolamento 21 gennaio 2015, n. 10/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015

Art. 1
1. Al comma 3 dell’articolo 40 ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), le parole: “
le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dettate dall’ente competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’ente competente in materia di acque meteoriche, come individuato ai sensi
del Capo II della l.r. 20/2006
, esprime le proprie determinazioni in ordine alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :
6. I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate nella richiesta di autorizzazione dell’opera, infrastruttura, impianto alla cui realizzazione concorrono o, comunque, nell’eventuale integrazione documentale all’uopo presentata dal proponente in sede di approvazione dei relativi progetti e delle loro varianti in corso d'opera nonché, in caso di opera, infrastruttura, impianto, progetto o variante in corso d'opera soggetti alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.
”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
6 bis. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto già autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori può comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5
all'ente competente, che si esprime entro il termine di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine o quello
superiore stabilito ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241
, per l’acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione .
”.
4. Al comma 7 dell'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo le parole: “
di cui al comma 6
”, sono aggiunte le seguenti:“
e 6 bis
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.