Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’

Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l’articolo 32;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13 novembre 2014;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 18 novembre 2014;
Visto il parere della terza e quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2014;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 dicembre 2014;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1262;
Considerato quanto segue:
1. è necessario definire la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione;
2. è necessario assicurare la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome alle diverse fasi della programmazione regionale in materia di educazione, istruzione e formazione e sono disciplinate a tal fine le modalità della partecipazione stessa;
3. è necessario disciplinare la certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali, secondo quanto stabilito dal


4. è necessario provvedere alla revisione del sistema di accreditamento con riferimento ai soggetti e ai requisiti degli organismi formativi per garantire la differenziazione dei requisiti in relazione alla tipologia dell'offerta formativa, prevedendo un regime di accreditamento particolare e un regime di accreditamento specifico per i servizi di descrizione e validazione delle competenze;
5. è necessario regolamentare un sistema di valutazione degli organismi formativi, che è reso disponibile nel catalogo regionale dell'offerta formativa mediante il sito informativo della Giunta regionale;
6. è necessaria la definizione dei criteri per la formazione del catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica finalizzato a raccogliere tutte le informazioni inerenti l'offerta formativa regionale, finanziata e riconosciuta e a renderle accessibili all'utenza;
7. occorre integrare la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per assicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle università;
8. è necessario definire norme di semplificazione delle procedure e del sistema di riconoscimento delle spese e un efficace sistema di controlli;
9. di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere della terza e quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.
Si approva il presente regolamento
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.