Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
Art. 43
- Modifiche all’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 1 dell’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71 quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.
”.2. Al comma 5 dell’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
comma 1, lettera b),
” sono sostituite dalle seguenti:“comma 2,
”.3. Al comma 7 dell’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
comma 1, lettere a) e c),
” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 2,
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.