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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 30
1. Dopo l’articolo 70 del al d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 70 bis - Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione
1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per l'accreditamento dei servizi di descrizione, validazione delle competenze, di cui all’articolo 66 quinquies, con riferimento in
particolare alla presenza dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al capo II del d.lgs. 13/2013.
2. I centri per l'impiego non sono soggetti all'accreditamento per i servizi di descrizione e validazione. Devono comunque essere rispettati i livelli essenziali e gli standard minimi di cui al
Sito esternocapo II del d.lgs. 13/2013 .”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.