Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 3 - Sistema informativo regionale integrato dell’istruzione, formazione e lavoro
1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi e professionali dei singoli individui, la Regione promuove l'integrazione e l’interoperabilità delle basi informative relative all'istruzione, alla formazione e al lavoro, per creare un sistema informativo integrato
dell'istruzione, formazione e lavoro (SIIFOL) nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
2. Il raccordo tra le basi informative di cui al comma 1 garantisce l’interoperabilità dei dati per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 66 quater, e per l'integrazione con il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, di cui all'
articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'
articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53 ).
3. La Regione garantisce altresì la procedura informatizzata:
a) dell’accreditamento degli organismi formativi;
b) del catalogo dell’offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter.
4. Il sistema informativo regionale integrato si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.