Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
Art. 18
- Modifiche all’articolo 66 octies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 66 octies del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola “
attivata
” è sostituita dalla seguente: “rilasciata
”.2. Il comma 2 dell’articolo 66 octies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
2. La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile all’interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l’ingresso in altri percorsi formativi
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.