Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
Art. 14
- Sostituzione dell’articolo 66 quater del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 66 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 66 quater - Libretto formativo del cittadino
1. Il libretto formativo del cittadino, di cui all'
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(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
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), è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti
da un soggetto.
2. Nel libretto formativo sono registrati gli esiti del procedimento di descrizione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli 66 sexies, 66 septies, 66 octies e 66 nonies.
3. Il libretto formativo è compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati ai servizi di descrizione, validazione e certificazione delle competenze di cui all'articolo 70, comma 1, lettera b).
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.